Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.
Lo ha ribadito il TAR Toscana, con sentenza n. 1173/2018, con la quale ha accolto il ricorso dei genitori di un’alunna disabile contro il provvedimento a firma del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo, nella parte in cui attesta che “la futura classe prima della Scuola Prima di -OMISSIS-, per l’a.s. 2018/2019, in cui verrà inserita l’alunna -OMISSIS-, sara’ composta da 25 alunni di cui due in situazione di gravità ai sensi della L. 104/192 art. 3, comma 3″.
Nel caso esaminato dal TAR, la formazione della classe destinata ad accogliere la minore non è avvenuta nel rispetto della previsione di cui all’art. 5, 2° comma del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola) e manca del tutto una qualche motivazione che possa legittimare il superamento degli standard previsti dalla normativa.
Inoltre, la formazione di una classe con 25 alunni di cui due in situazione di disabilità non risulta assistita dalla concreta motivazione di cui all’art. 5, 2° comma del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, così come è indiscutibile l’ulteriore violazione della previsione del precedente art. 4, 1° comma del già citato d.P.R. che prevede uno scostamento massimo del 10% rispetto agli standard di costituzione delle classi (in questo caso, indubbiamente violato).
Per tali ragioni, il TAR Toscana ha ordinato lo sdoppiamento della classe.
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