Cosa bisogna fare quando in una scuola si supera il limite di 26 alunni e persone per aula, docenti e personale educativo compreso?
Come già segnalato da La Tecnica della Scuola, vediamo cosa dice la normativa.
Nel caso in cui in un edificio scolastico si superi tale parametro (Decreto ministeriale 26 agosto 1992, punto 5.0), è consigliabile:
Si ricorda che il D.M. 26 agosto 1992 indica al punto 5.6 comma 3 che “le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25”.
La proposta di legge contro le classi pollaio prima firma di Lucia Azzolina, deputata del Movimento Cinque Stelle, è in discussione alla Camera.
Una misura prevista nel contratto di governo CLICCA QUI per scaricare la parte relativa alla scuola
Per le prime classi non più di 20 alunni se c’è un disabile
La deputata Azzolina, ha spiegato che “nella proposta di legge per superare le cosiddette classi pollaio nelle scuole confermiamo quanto già prevede un decreto del Presidente della Repubblica del 2009: tutte le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado non potranno avere più di 20 iscritti se presenti studenti con disabilità”.
Invece, per quanto riguarda gli altri casi, “il tetto massimo è di 22. Questo perché vogliamo che, soprattutto per chi ha più difficoltà, la scuola sia un luogo di inclusione, da vivere nel modo migliore possibile”.
L’Ufficio studi della Camera mette i puntini sulle i del disegno di legge Azzolina in materia di riduzione del rapporto numerico alunni/docenti.
Sotto accusa è soprattutto il testo dell’articolo 2 della proposta di legge che contiene le disposizioni per la copertura finanziaria: “All’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 338.500.000 euro per l’anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l’anno 2020, a 1.715.100.000 euro per l’anno 2021 e a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede: a) quanto a 338.500.000 euro per l’anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l’anno 2020 e a 1.715.100.000 euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero”
Il commento dell’Ufficio Studi è assolutamente lapidario e non pare possa prestarsi a repliche: “Si segnala – si legge nella relazione – che, in base alla tab. A della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), l’accantonamento relativo al MEF è pari a € 58.819.000 per il 2019, € 76.526.000 per il 2020 ed € 76.792.000 per il 2021”.
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