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Classi pollaio, la “tiratina di orecchi” alla dirigente scolastica

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Classi pollaio, interessante sentenza del T.A.R. della Sicilia. E’ sostanzialmente un rimprovero alla Dirigente scolastica. Esiste una semplice soluzione poco praticata.

Classi pollaio, la tiratina d’orecchie alla Dirigente scolastica

Le classi pollaio rappresentano un ostacolo all’implementazione di una didattica di qualità. E’ risaputo, soprattutto dai colleghi che sperimentano questa bruttura pedagogica. Spesso la magistratura ricopre un ruolo di supplenza pedagogica e di fermezza, ribadendo i limiti imposti dalla normativa.
E’ di questi giorni una sentenza del T.A.R della Sicilia che di fronte all’ultima situazione fuori norma tira le orecchie alla Dirigente Scolastica che aveva disposto “la formazione, per l’anno scolastico 2018/2019, della classe (omissis) con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente e in contrasto con le disposizioni normative vigenti”. I giudici amministrativi proseguono, dichiarando inadeguato (=studenti “compressi”) il rapporto tra superficie netta per occupante di 1,265 mq, mentre il  D.M. 18 dicembre 1975 stabilisce un limite di 1,96 per alunno.

Classi pollaio, prima viene la sicurezza

La sentenza rappresenta un interessante punto di partenza per altri procedimenti. Purtroppo nel nostro ordinamento le sentenze non sono legge, quindi non valgono “erga omnes”.
Occorre partire in molti casi dal D.M. del 1975 che ha il merito di stabilire dei criteri oggettivi. Questi sono i rapporti alunno/mq:

Scuola materna, elementare e media per alunno mq 1,80
Scuola secondaria mq 1,96.

Come applicare il disposto? Semplicemente esponendo sulla porta di ogni aula il numero max di alunni che possono frequentare l’ambiente. La soluzione costituirebbe un interessante esempio di trasparenza e di assunzione di responsabilità da parte del Dirigente. Aggiungo: il documento rappresenterebbe un’autorizzazione scritta in mano ai docenti per rifiutare l’entrata di più alunni. Pratica molto diffusa nelle scuole, grazie alla legge di Stabilità del 2015 (art.1 comma 333) che impedisce la chiamata del supplente il primo giorno di assenza del titolare della classe.
Quanti Dirigenti scolastici applicano questa semplice soluzione? Pochi!

di Gianfranco Scialpi