Uno dei problemi che da molti anni perseguita le scuole, oltre alle famiglie, è il numero spropositato di alunni in una singola classe, creando così le famose “classi pollaio”.
La normativa in merito è regolata principalmente da due decreti, ovvero il D.M. 18 dicembre 1975, “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” che verte essenzialmente sulle norme igienico-sanitarie e vede come referente per i controlli le A.S.L.
Invece, il D.M. 26 agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, è di competenza dei Vigili del Fuoco e si concentra maggiormente sulle sicurezza e sull’efficienza delle scuole.
Il decreto, ad ogni modo, è valido per gli istituti scolastici costruiti dopo il 1976, mentre per le scuole di epoca precedente si prendono come riferimento le autorizzazioni igienico sanitarie, indicanti le capienze previste per i locali a volte aumentate di qualche unità rispetto al decreto stesso.
Bisogna evidenziare i due punti principali del D.M. 18 dicembre 1975: nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado la superficie per ogni studente deve essere di 1,8 mq, mentre invece nelle nelle scuole superiori la superficie deve essere 1,96 mq per allievo.
Tuttavia, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, è necessario sottolineare che il decreto si riferisce alle attività ordinate: infatti le attività ordinate sono affiancate da quelle libere e speciali, che richiedono un bisogno aggiuntivo di spazio che può variare fra i 1,30 e 1,60 cm per ogni alunno.
La questione delle classi pollaio tocca inevitabilmente anche un altro punto: la presenza in aula di studenti disabili.
Infatti, come già scritto in precedenza, il Tar Toscana con la sentenza numero 1367 del 19 settembre 2016 ha stabilito che se in una classe c’è uno studente disabile, non potranno esserci più di 20 alunni.
In quel caso, infatti, l’intervento del Tar si è avuto dopo il ricorso dei genitori di un alunno disabile contro la scuola frequentata, la prima classe di un Liceo linguistico composta da 31 alunni, tra cui 2 disabili.
Il numero eccessivo della classe del figlio, sostiene il Tar, con 31 alunni di cui 2 con disabilità grave, viola il “diritto costituzionale dell’alunno all’istruzione e all’integrazione scolastica per l’eccessivo affollamento”.
Quindi da un lato le norme igienico-sanitarie delle aule, dall’altro l’eventuale presenza (ed è molto diffusa ormai) di diversamente abili in classe, danno orientamenti precisi per avere una migliore e sicura attività didattica a scuola.
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