L’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a non garantire la qualità della didattica, viola la normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio e aggrava i rischi per l’incolumità pubblica: a ribadirlo è stato il Tar della Sicilia con l’ordinanza n. 252/2019. E noi lo abbiamo sempre sostenuto, hanno commentato i Cobas Scuola.
La sentenza del Tar Sicilia
La sentenza è stata necessaria dopo che alcuni genitori degli studenti di un istituto superiore della provincia di Palermo, rappresentati e difesi dall’avvocata Mariachiara Garacci, hanno deciso di impugnare un provvedimento con cui la dirigente scolastica aveva disposto “la formazione, per l’anno scolastico 2018/2019, della classe (omissis) con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente e in contrasto con le disposizioni normative vigenti”.
Il Tribunale ha acquisito il dato della capienza dell’aula che ospita la classe in questione e ha verificato che questa assicura solamente “una superficie netta per occupante di 1,265 mq” che quindi “non rispetta i limiti di densità previsti dal d.m. 18 dicembre 1975” che invece prevedono 1,96 mq per alunno nel caso di attività didattiche “normali”.
Tra dicembre 2018 e gennaio 2019 il TAR ha anche richiesto all’istituto dei chiarimenti per quanto riguarda le norme antincendio, ma anche in questo caso “nei chiarimenti resi dall’amministrazione resistente non è stato delineato il puntuale rispetto dell’art. 5 del d.m. 26 agosto 1992” che riguarda l’affollamento previsto dalle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
Cosa dice la normativa
A tal proposito, si ricorda che il D.M. 26 agosto 1992 indica al punto 5.6 comma 3 che “le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25”.
Alla luce di queste violazioni della normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti nonché il rischio per l’incolumità degli studenti e del personale che un eventuale ritardo potrebbe determinare e quindi ha ordinato “all’amministrazione resistente di adottare – entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza – le misure idonee a garantire i livelli di sicurezza previsti dalla normativa”.
Il ministero dell’Istruzione è stato anche condannato al pagamento delle spese.
Il commento dei Cobas
“Come Cobas – commenta il sindacato che ha patrocinato il ricorso – continueremo a sostenere il diritto alla sicurezza degli alunni e di tutto il personale e invitiamo l’amministrazione e i dirigenti scolastici a garantire che in tutte le scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità previsti dalla normativa vigente riguardo al numero di alunni per classe e alla capienza delle aule”.
Cosa bisogna fare?
Ma cosa bisogna fare quando in una scuola si supera il parametro delle 26 alunni e persone per aula, docenti e personale educativo compreso?
Vediamo cosa “dice” la normativa.
Nel caso in cui in un edificio scolastico si superi tale parametro (DM Interno 26.8.92, punto 5.0), è consigliabile:
- Conservare agli atti (ad esempio all’interno dello stesso DVR) una dichiarazione del diverso affollamento delle aule
- Garantire sia la presenza di uscite idonee dalle aule, sia una capacità di deflusso delle vie d’esodo adeguata alle situazioni di maggior affollamento (valutando l’affollamento dei piani dell’edificio, definendo adeguati criteri di assegnazione delle aule alle classi e rivedendo, all’occorrenza, le modalità d’allarme e di esodo delle persone dall’edificio)
- L’aggiornamento periodico della valutazione del rischio incendio (anche in relazione alle eventuali modifiche del carico d’incendio)
- L’aggiornamento periodico del piano d’emergenza e la sua attuazione mediante esercitazioni antincendio e d’evacuazione
I numeri su cui agire
Per la scuola primaria il numero di classi “pollaio”, superiori a 26 alunni, è di circa 1.800: il dato è stato fornito alcune settimane fa dal viceministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti alla Commissione Cultura della Camera che sta esaminando e discutendo il disegno di legge Azzolina in materia di “classi pollaio”.
Poi, però, ci sarebbero da considerare anche le scuole dell’infanzia e la secondaria.