L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – “Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
Zona 1 – E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti |
Zona 2 – In questa zona possono verificarsi forti terremoti |
Zona 3 – In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari |
Zona 4 – E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari |
Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, e viene introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).
Zona sismica |
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) |
1 |
ag >0.25 |
2 |
0.15 <ag≤ 0.25 |
3 |
0.05 <ag≤ 0.15 |
4 |
ag ≤ 0.05 |