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Co.co.pro e contratti d’opera: il Giudice del Lavoro accoglie il ricorso in favore del personale ATA

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Con plurime sentenze già rese dai Tribunali campani e da ultimo dal Tribunale di Benevento in data 3.2.2022, il Giudice del Lavoro ha accolto i ricorsi patrocinati dall’avv. Vincenzina Salvatore del Foro di Avellino contro il Ministero dell’Istruzione per il riconoscimento del servizio prestato nella scuola con contratti a tempo determinato (contratti a progetto, contratti d’opera e co.co.co) ai fini dell’inserimento nella Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto per il Personale ATA.

In particolare, sposando integralmente la tesi propugnata dalla difesa, i Giudici adìti hanno affermato “… che tale servizio deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal Ministero in osservanza del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema Corte – cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest’ultima relativa al personale ATA nonché Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019), che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato”.

Secondo il Tribunale, la Clausola 4 citata possiede carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.

È chiaro, quindi, che non si possono ravvisare valide ragioni per escludere dal calcolo del punteggio il servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione attraverso le citate forme contrattuali, tenuto conto che l’attività prestata è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie svolto attraverso altre forme di reclutamento. Per il Giudice “siamo in presenza di una prestazione lavorativa che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da Enti Locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente Scolastico”.

Oltre al riconoscimento del punteggio per il servizio prestato con contratti a tempo determinato, il personale ATA rappresentato dall’avv. Vincenzina Salvatore ha potuto ottenere anche il risarcimento del danno subìto negli anni per le illegittime pretermissioni, avendo i Tribunali condannato il Ministero a corrispondere in favore dei lavoratori anche tutte le retribuzioni spettanti.

Per ricevere informazioni, è possibile inviare una mail all’indirizzo: [email protected].

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