Il Giudice del Lavoro di Catania ha annullato il provvedimento disciplinare di sospensione di due giorni adottato nei confronti di una docente del Liceo Classico Cutelli-Salanitro di Catania, condannando l’Amministrazione resistente (Ministero dell’Istruzione) alla restituzione della retribuzione trattenuta e a rifondere le spese di lite.
I FATTI
All’insegnante era stato contestato di essersi arbitrariamente assentata dal servizio. In effetti, la docente aveva regolarmente richiesto di poter usufruire, come previsto dal CCNL vigente, di due giorni di permessi retribuiti per motivi familiari, individuati fra i giorni di ferie.
L’art. 15 del CCNL prevede infatti che: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
La Dirigente Scolastica del L.C. Cutelli – Salanitro aveva rifiutato la richiesta e, una volta che l’insegnante aveva comunque esercitato il proprio diritto, usufruendo dei due giorni di esonero dal servizio, aveva avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un provvedimento di sospensione.
Secondo il Giudice del Lavoro però, si è trattato di una ”misura illegittimamente applicata (in tal senso cfr. Cass. Civ., Sez. Lav, 17 giugno 2010. n. 14628: id. 11 ottobre 2016, n. 20429), allorquando la sanzione sia irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo dell’U.P.D., e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede ammnistrativa”.
Ancora, “la competenza ad irrogare la sanzione della sospensione dal servizio è dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e non del Dirigente Scolastico”.
DUE DOMANDE FINALI:
Per quale motivo, pur essendoci chiari pronunciamenti della Corte di Cassazione, una Dirigente Scolastica decide di non tenerne conto avviando un procedimento e prendendo provvedimenti quasi sicuramente destinati ad essere annullati dinanzi al tribunale del lavoro, determinando, anche, un esborso per l’Amministrazione?
Ma soprattutto, visto che si sta trattando sul nuovo CCNL, non è giunta l’ora di modificare un procedimento disciplinare, quello scolastico, che da un lato equipara il DS al datore di lavoro e dall’altro non prevede obbligatoriamente che si debba svolgere, di fronte a un terzo, un tentativo di conciliazione?
Cobas Scuola Catania
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