La Tecnica consiglia

Cobas Catania, il Giudice del Lavoro annulla la sospensione di una docente imposta da una Dirigente Scolastica

Il Giudice del Lavoro di Catania ha annullato il provvedimento disciplinare di sospensione di due giorni adottato nei confronti di una docente del Liceo Classico Cutelli-Salanitro di Catania, condannando l’Amministrazione resistente (Ministero dell’Istruzione) alla restituzione della retribuzione trattenuta e a rifondere le spese di lite.

I FATTI
All’insegnante era stato contestato di essersi arbitrariamente assentata dal servizio. In effetti, la docente aveva regolarmente richiesto di poter usufruire, come previsto dal CCNL vigente, di due giorni di permessi retribuiti per motivi familiari, individuati fra i giorni di ferie.

L’art. 15 del CCNL prevede infatti che: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

La Dirigente Scolastica del L.C. Cutelli – Salanitro aveva rifiutato la richiesta e, una volta che l’insegnante aveva comunque esercitato il proprio diritto, usufruendo dei due giorni di esonero dal servizio, aveva avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un provvedimento di sospensione.

Secondo il Giudice del Lavoro però, si è trattato di una ”misura illegittimamente applicata (in tal senso cfr. Cass. Civ., Sez. Lav, 17 giugno 2010. n. 14628: id. 11 ottobre 2016, n. 20429), allorquando la sanzione sia irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo dell’U.P.D., e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede ammnistrativa”.

Ancora, “la competenza ad irrogare la sanzione della sospensione dal servizio è dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e non del Dirigente Scolastico”.

DUE DOMANDE FINALI:

Per quale motivo, pur essendoci chiari pronunciamenti della Corte di Cassazione, una Dirigente Scolastica decide di non tenerne conto avviando un procedimento e prendendo provvedimenti quasi sicuramente destinati ad essere annullati dinanzi al tribunale del lavoro, determinando, anche, un esborso per l’Amministrazione?

Ma soprattutto, visto che si sta trattando sul nuovo CCNL, non è giunta l’ora di modificare un procedimento disciplinare, quello scolastico, che da un lato equipara il DS al datore di lavoro e dall’altro non prevede obbligatoriamente che si debba svolgere, di fronte a un terzo, un tentativo di conciliazione?

Cobas Scuola Catania

PUBBLIREDAZIONALE

Pubbliredazionale

Articoli recenti

Pensioni scuola, per l’APE Sociale deve essere presentata domanda entro il 30 novembre per la verifica dei requisiti

Il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale,…

08/11/2024

Stupro Palermo, condannati tutti e sette gli autori ma ridotte le pene richieste. Uno di loro: “Chiedo una sentenza giusta”

Ci sono novità sul caso dello stupro di Palermo, la violenza di gruppo perpetrata ai…

08/11/2024

Niente compiti casa o per le vacanze e pause ogni sei settimane, accade in Olanda. La mamma influencer: “Che meraviglia”

Il duo di mamme influencer molto famose su Instagram che si batte per la modifica…

08/11/2024

Supplenze docenti. Quando non è possibile lasciarle e quando ciò è fattibile

L’O.M. 88 del 16 maggio 2024 nel disciplinare il conferimento delle supplenze, ha disposto che…

08/11/2024

Collaboratore scolastico finge di avere un tumore e non va scuola percependo lo stipendio: dovrà restituire 115mila euro

Un caso davvero assurdo: un collaboratore scolastico 49enne di una scuola del lodigiano ha finto…

08/11/2024

Riallineamento carriera docenti e personale ATA: cosa significa e come richiederlo

Il riallineamento della carriera è una procedura che consente ai docenti e al personale ATA…

08/11/2024