L’apertura del tavolo contrattuale sulla questione della responsabilità disciplinare del personale docente sta provocando in rete un vivace dibattito.
A surriscaldare gli animi ha contribuito anche l’intervista rilasciata alla nostra testata dal presidente dell’Anp Antonello Giannelli.
Particolarmente accesi sono gli interventi nel gruppo FB Professione Insegnante.
“Il Miur – sostiene uno degli animatori del Gruppo, Libero Tassella – non poteva pensare di usare il contratto per dare ai Presidi il potere di sospendere i docenti da 1 a 10 giorni. Ora chiediamo che il Ministro si adegui alle sentenze della Magistratura e dia direttive precise a direttori regionali e dirigenti scolastici , la sospensione dal servizio dei docenti per cause disciplinari è e resta del direttore regionale e non del dirigente scolastico a prescindere dalla durata”.
“La normativa di riferimento per i docenti – aggiunge Tassella – rimane il Decreto legislativo 297/94. I DS abbiano solo la facoltà di irrogare il richiamo scritto e la censura e questo basta ed avanza”.
“I dirigenti – sostiene Libero Tassella – non possono e non devono sospendere i docenti, per loro non è applicabile né il decreto Madia né il decreto Brunetta, per loro è ancora vigente il decreto 297/94, cioè il testo unico dell’Istruzione che, guarda caso, il PD voleva riscrivere”.
Per la verità la questione è un po’ più complessa (ne parleremo più diffusamente in un prossimo intervento) perché nel 2009 con il decreto l.vo 150 (il cosiddetto decreto Brunetta), gli articoli dal 502 al 507 vennero abrogati: si trattava proprio degli articoli relativi agli organi competenti ad irrogare le sanzioni al personale docente.
Per quanto riguarda la sospensione dall’insegnamento la formulazione della norma contenuta nel decreto Brunetta non era particolarmente chiara tanto che dal 2010 in poi diversi giudici del lavoro hanno accolto ricorsi di docenti sanzionati dai dirigenti scolastici fino a 10 giorni.
Si arriva così al 2017 quando con il decreto Madia (il numero 75 del 27.05.2017) viene introdotta una disposizione specifica per la scuola (art. 13) proprio per superare le incertezze del decreto Brunetta: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo”.
Ma c’è anche chi non è affatto convinto che la questione sia risolta; sempre su Professione Insegnante, per esempio, Massimo Locci argomenta: il testo del decreto Madia è chiaro a dice esattamente “per le infrazioni per le quali è prevista….. “, ma, dal momento che questo tipo di sanzione non è previsto nel T.U. 297 nulla si può fare.
Resta il fatto che in questo clima di incertezza e di interpretazioni contrastanti andrà a finire che la questione continuerà ad essere affrontata nelle aule di tribunale, con buona pace di quanto sottoscritto da Aran e sindacati addirittura con il CCNL del 1995 che stabiliva che le norme disciplinari del personale docente “saranno definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali”.
Più di 20 anni non sono insomma bastati per affrontare un aspetto non del tutto secondario del rapporto di lavoro del personale docente.