Nulla di fatto sul codice disciplinare del personale docente, come peraltro era facilmente prevedibile (è ormai prassi consolidata che le sequenze contrattuali restino lettera morta o comunque rinviate “sine die”)
Nei giorni scorsi i sindacati firmatari del CCNL avevano chiesto all’Aran e al Ministro Bussetti di aprire al più presto il tavolo della trattativa per dare attuazione alla sequenza contrattuale relativa al codice disciplinare del personale docente prevista dall’articolo 29 del contratto nazionale.
Nella giornata del 18 luglio l’Aran ha convocato i sindacati che hanno subito posto una pregiudiziale: prima di mettere mano alla materia è necessario
modificare la legge Madia “perché – dicono i sindacati – i poteri disciplinari vanno esercitati in coerenza col modello di scuola comunità educante definito dal CCNL”.
“Nell’incontro di oggi – sostengono i sindacati – abbiamo ribadito la totale indisponibilità a definire la materia qualora dovesse permanere il vincolo della legge Madia, previsto peraltro solo nel comparto scuola, che assegna al dirigente scolastico la competenza a irrogare la sanzione della sospensione fino a 10 giorni, mentre in tutti gli altri comparti pubblici l’irrogazione di tale sanzione è affidata a un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari”.
Richiesta del tutto legittima e comprensibile che però appare poco coerente con il fatto che al momento di siglare il CCNL i sindacati non avevano sollevato nessuna questione del genere riguardo al personale ATA.
Ad ogni buon conto i sindacati hanno formalmente chiesto alle controparti di predisporre in sede di conversione in legge del “Decreto Dignità” le necessarie modifiche alla legge Madia.
Se la richiesta sindacale venisse accolta si verificherebbe però una curiosa situazione: la competenza in materia di sospensione dal servizio fino a 10 spetterebbe al dirigente scolastico per il personale Ata mentre sarebbe dell’USR o di altro ufficio per il personale docente.
Per il momento, dunque, tutta la materia continua ad essere regolata dalle vecchi norme: le sanzioni sono quelle previste dal TU del 1994 e le procedure sono sempre quelle del decreto 165/2001 con le sopravvenute modifiche introdotte prima con il decreto Brunetta e poi con quello Madia.
E al dirigente scolastico continuerà ad essere attribuita la competenza ad irrogare la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a 10 giorni.
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