Sindacati in subbuglio per la proposta dell’Aran di inserire nel prossimo contratto un “capitolo” per regolamentare le disposizioni in materia disciplinare riferite al personale ATA.
La proposta dell’Aran, che nella sostanza ricalca le norme di legge già in vigore, viene rigettata in particolare da Di Meglio (Gilda), D’Aprile (Uil-Scuola) e Francesco Sinopoli (Flc-Cgil). Quest’ultimo, nel corso dell’incontro con le forze politiche svoltosi nella giornata dell’8 settembre, ha affermato esplicitamente: “Per noi è impensabile che le sanzioni vengano erogate dal dirigente scolastico. Ciò lede chiaramente con il principio costituzionale della libertà di insegnamento. Si tratta di una soluzione che per la scuola, democratica e collegiale, non può funzionare”.
Per la verità va detto che le regole oggi in vigore risalgono al 2010 e sono contenute nelle modifiche che il decreto legge 150 (il cosiddetto “decreto Brunetta”) aveva apportato al decreto legislativo 165 del 2001 (il testo unico sul pubblico impiego).
Tali regole prevedono che i procedimenti disciplinari con sanzioni fino alla sospensione di 10 giorni vengano gestiti direttamente dal dirigente scolastico.
I procedimenti con sanzioni più gravi sono invece di competenza dell’Ufficio scolastico regionale.
Per il personale Ata e per i dirigenti scolastici, le regole sono diverse in quanto le sanzioni vengono definite per via contrattuale e le procedure (compresa la titolarità del “potere disciplinare”) vengono demandate alla legge.
Sul fatto che le modalità di esercizio del potere contrattuale siano “riserva di legge” non sembrano insomma esservi dubbi; d’altronde nello stesso contratto nazionale degli Enti Locali, che riguarda anche il personale docente delle scuole comunali, si conferma che le procedure sono quelle previste dagli articoli 55 e seguenti del TU 165/2001.
Già in passato l’Aran aveva proposto di inserire nel contratto nazionale le norme sul disciplinare dei docenti.
Nel contratto del 2018, all’articolo 29, era prevista persino una apposita sequenza contrattuale in tal senso, ma poi – come capita spesso per le sequenze – non se n’è fatto nulla.
C’è da fare poi una ulteriore osservazione.
Allo stato attuale per il personale docente della scuola non è prevista una norma contrattuale che invece è prevista per molti altri dipendenti pubblici (compreso il personale Ata della scuola).
Ci riferiamo alla “determinazione concordata della sanzione” che consente spesso al dipendente coinvolto in un procedimento disciplinare di accordarsi con l’amministrazione sulla entità della sanzione.
Per i docenti, al contrario, l’unica strada consentita è il ricorso davanti al Giudice del Lavoro che, ovviamente, comporta sempre dei costi più o meno elevati.
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