Pensare che il d.lgs.150/2009 e la legge 107/2015 possano consentire ad un Dirigente scolastico di “nominare” come proprio collaboratore una funzione strumentale e pagarne la doppia funzione è un grave errore di carattere interpretativo della norma.
Normativa sulle funzioni strumentali
Nel Ccnl scuola 2006/2009 al comma 2 dell’art.33 è scritto che le funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
Anche la legge 107/2015 ha disposto, ai sensi dell’art.1 comma 78, il rispetto delle prerogative degli organi collegiali, per cui resta pienamente in vigore il comma 2 del suddetto art.33 del Ccnl scuola.
Inoltre c’è da ricordare che chi viene retribuito con il fondo d’Istituto per la collaborazione con il DS, non potrà essere retribuito per il ruolo di funzione strumentale, infatti il compenso di collaboratore del Ds non è cumulabile con quello per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del CCNL scuola.
Riguardo al fatto che i compensi da collaboratore del Ds e la funzione strumentale non sono cumulabili, bisogna leggere con attenzione l’art.88, comma 2 lettera f) del CCNL scuola 2006/2009. In tale norma è scritto che i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL.