Attualità

Collaboratore scolastico manda messaggi a raffica al Dsga per lo stipendio: pressing legittimo

Giusto mandare messaggi a raffica al capo per farsi pagare lo stipendio? Sì, secondo la Corte di Cassazione.

I giudici, con la sentenza n. 51678 del 13 novembre 2017, hanno assolto un imputato dal reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”.

Non punibile la scelta di bombardare la direttrice amministrativa dell’istituto per rivendicare il pagamento di alcune retribuzioni. Impossibile, secondo i Giudici, parlare di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Non è la prima volta che i giudici adottano questa interpretazione. Le condizioni di necessità di chi non ha lo stipendio e non riesce a far fronte alle spese necessarie per sostenere il proprio nucleo familiare giustificano un comportamento più oppressivo da parte del lavoratore.

Per fare in modo di non cadere nel penale è necessario che l’invio dei messaggi abbia un contenuto strettamente limitato ai problemi in sede lavorativa, senza eccedere in ingiurie o minacce.

Nel caso esaminato dai giudici, un collaboratore scolastico di un liceo era stato accusato di aver commesso il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” (art. 393 codice penale) ai danni della direttrice amministrativa dell’istituto scolastico presso il quale lavorava.

Secondo l’accusa, il collaboratore doveva essere ritenuto responsabile di questo reato in quanto egli avrebbe inviato “numerosi sms” alla direttrice.

L’obiettivo era quello di “indurla a erogargli pretese spettanze retributive con i fondi di istituto”.

In primo grado, il Tribunale di Lecce aveva condannato il collaboratore scolastico. A quel punto, l’uomo, si è rivolto in Cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte, così come riporta la webzine specializzata Responsabile Civile, ha quindi ritenuto di dover dar ragione al collaboratore scolastico, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Secondo i giudici, tartassare il capo di sms per farsi pagare lo stipendio non poteva considerarsi espressione di “arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera“.

Questo perché i messaggi erano di “contenuto attinente ad una questione legata a problemi in sede lavorativa. Pertanto, non poteva affermarsi che la condotta contestata all’imputato avesse assunto i caratteri della violenza o minaccia alle persone”.

La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso del collaboratore scolastico annullando la sentenza “perché il fatto non sussiste”.

Andrea Carlino

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