Personale

Collaboratore scolastico si rifiuta di fare le pulizie? Licenziamento legittimo

Non fai le pulizie?” “Licenziato!Legittimo il licenziamento del collaboratore scolastico che si rifiuta di fare le pulizie. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 17602 del 21 giugno 2021.

Il Caso

Il collaboratore scolastico era stato sottoposto a licenziamento disciplinare per “persistente insufficiente rendimento” in quanto – benché espressamente sollecitato – si rifiutava di provvedere alla pulizia delle aule, visto che la scuola aveva dato in appalto il servizio di pulizia ad una ditta esterna. Il dipendente riteneva pertanto che tale compito non gli competesse.

La decisione degli Ermellini

Non è stata di questo parere la Corte di Cassazione, che ha ricordato come la “pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi” rientra senza dubbio tra i compiti dei collaboratori scolastici, come inequivocabilmente previsto dalla tabella A relativa ai “profili di Area del personale Ata”.

Sotto questo profilo, “la possibilità di fare ricorso a contratti di fornitura non costituisce un obbligo del dirigente scolastico né esonera il collaboratore ATA dallo svolgimento delle mansioni”.

La proporzionalità della sanzione

Il dipendente sosteneva che comunque il CCNL del comparto scuola prevedeva –in caso di insufficiente rendimento- il rimprovero o una multa e- nei casi di particolare gravità o recidiva- la sospensione dal servizio, ma non il licenziamento.

Lamentava in ogni caso la sproporzionalità della sanzione, in quanto riteneva di aver agito legittimamente.

Secondo la Corte, il giudizio sulla proporzionalità della sanzione compete unicamente al giudice di merito e – in ogni caso- è lo stesso Codice disciplinare (art. 95 del CCNL, comma 7) a prevedere, in caso di “persistente insufficiente rendimento” la sanzione disciplinare del licenziamento.

Conseguenze del licenziamento disciplinare

Spesso il dipendente- con una certa superficialità e magari credendo di essere nel giusto- si rifiuta di svolgere determinati compiti, nell’erroneo presupposto che competano ad altri, confidando sul fatto che raramente vengono adottate adeguate misure disciplinari.

Severa, ma condivisibile la decisione della Corte di legittimità, che ha sottolineato come il rifiuto reiterato e ingiustificato di svolgere dette mansioni integri una grave violazione in grado d’incidere sull’organizzazione dell’intera scuola.

Il licenziamento disciplinare si distingue dalla risoluzione del contratto (disposta ad esempio, per mancato possesso del titolo di studio richiesto o per errori nella procedura di assunzione) perché comporta anche l’impossibilità di conseguire altri rapporti di impiego nella Pubblica Amministrazione.

Francesco Orecchioni

Articoli recenti

I Simpson, nel loro mondo c’è davvero di tutto, inclusa tanta scienza

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…

23/12/2024

Il 2025 sarà l’anno record di spese militari, mentre caleranno per Scuola, Ricerca e Sanità: petizione Avs per fermare nuovi carri armati e missili

"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…

23/12/2024

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024