A volte capita sentire dei docenti lamentarsi dell’agire che hanno i collaboratori del Dirigente scolastico. Premettendo che esistono anche collaboratori del Ds che agiscono con assoluta competenza e correttezza, invece ce ne sono alcuni che operano pensando di essere dei superiori gerarchici con poteri di comando sui colleghi.
Bisogna specificare che un delegato del Ds, in qualità di suo collaboratore, non assume un ruolo giuridico di superiorità gerarchica, per cui non può sconfinare dal suo reale status giuridico ed è tenuto al rispetto delle leggi, dei contratti e dei regolamenti. In buona sostanza il Dirigente scolastico può delegare alcuni compiti, non tutti, ai suoi collaboratori, ma non può conferire e trasferire i poteri decisionali e la responsabilità della funzione dirigenziale.
In alcuni casi i Dirigenti scolastici utilizzano con troppa disinvoltura il concetto di delega, assegnando poteri e decisioni ai propri collaboratori, anche quando il Ds è presente a scuola. C’è chi sostiene, come per esempio l’Associazione Nazionale Presidi e l’ANCODIS, che il principio di delega, se scritta e pubblica, consente ad un docente di adottare temporaneamente i tipici poteri dirigenziali. C’è invece chi sostiene, come i sindacati di categoria firmatari del CCNL scuola, che esistono compiti non delegabili e non trasferibili. A tal proposito ci sono delle sentenze della Cassazione in cui è chiaramente scritto il principio che la delega non può essere illimitata quanto all’oggetto delle attività trasferibili.
In presenza in servizio del Dirigente Scolastico i suoi collaboratori non hanno legittimità a firmare atti amministrativi e circolari scolastiche. In buona sostanza un collaboratore del Ds non può convocare, con atto formale, un Collegio dei docenti o un Consiglio di classe, non può autorizzare un permesso breve o un permesso retribuito di un docente, non può firmare un ordine di servizio o modificare, sempre formalmente, una modifica dell’orario di servizio. Il collaboratore del Ds non può firmare le graduatorie interne di Istituto, non può firmare, almeno che non sia RSU, la contrattazione di Istituto o le informazioni sindacali come se fosse il Dirigente scolastico.
Quelli su esposti sarebbero tutti atti che solo il Dirigente scolastico può firmare o, in sua assenza ufficiale e prolungata, alcuni degli atti suddetti potrebbero essere firmati da un docente delegato, ma si tratterebbe di casi eccezionali e non della norma.
Come capita in tutte le categorie esistono casi di cattiva gestione di un ruolo o cattiva gestione di un compito. Nella scuola esistono casi di collaboratori del Ds che agiscono e intervengono contro i colleghi insegnanti, rimproverandoli e umiliandoli professionalmente. Si tratta di un comportamento, che viene definito da alcuni docenti vessati dai collaboratori dello staff di direzione, comportamento da Kapò o da scagnozzo del Boss, volto a intimorire chi non obbedisce o ha una linea di pensiero difforme da quella del potere costituito.
Questo modo di agire di alcuni collaboratori del Ds, contrario alle norme e fuori dall’etica professionale, avvelena il clima interno alla comunità educante e genera contenzioso oltre che il risentimento tra colleghi.
Qualche associazione riferita alla dirigenza e anche ai collaboratori del Ds ritiene opportuno legalizzare quello che per loro è già esistente nelle scuole, ovvero una posizione giuridica ed economica più elevata, rispetto gli altri docenti, per i collaboratori del dirigente scolastico.
Anche Treelle, come ANP e l’ANCODIS, spingono per il Middle Management nella scuola dell’autonomia scolastica, in buona sostanza si tenterebbe di fare emergere, con profili giuridici ben definiti dalla legge e dai contratti, l’abuso che molto spesso viene compiuto attualmente da alcuni staff di direzione che operano producendo atti illegittimi e agendo come fossero gerachicamente superiori agli altri insegnanti.
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