Una nostra lettrice ci chiede: “la prima collaboratrice della Ds della mia scuola si è fatta predisporre le sue classi, non avendo lei il potenziamento, sul piano e corridoio della vicepresidenza. Può tale collaboratrice lasciare le classi durante le sue ore di lezione, per svolgere le funzioni richieste dal dirigente scolastico e fare contemporaneamente lezione e compiti a lei delegati dalla Preside?”.
La figura del collaboratore del Ds si è molto modificata nel tempo, una volta esisteva l’esonero dall’attività di insegnamento per il primo dei due collaboratori del Ds, in modo da consentire a questo docente, scelto dal Preside della scuola, di svolgere i compiti a lui delegati.
Dal 2015, ovvero con l’approvazione della legge di bilancio 2015, i dirigenti scolastici non hanno più potuto esonerare (totalmtente o in parte) dall’attività di insegnamento il docente a cui assegnare funzioni vicarie. La legge di bilancio 2015, infatti, ha abrogato in via definitiva l’art. 459 della legge n. 297/94, riguardante proprio esoneri e semiesoneri dei docenti individuati a sostituire il dirigente scolastico.
Con la cancellazione di questo articolo del Testo Unico in materia d’istruzione, le scuole si troveranno a dover decidere autonomamente se trovare nelle articolazioni del proprio organico l’opportunità di esonerare un tal docente dal servizio d’insegnamento. La preoccupazione che questa abrogazione possa penalizzare le scuole e la loro organizzazione interna é forte e concreta.
L’art.3,comma 88, della legge 350 del 23 dicembre 2003 modificava il comma 1 dell’art.459 del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola). In buona sostanza veniva cancellata la possibilità di sostituzione del dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento, da parte di un docente delegato, inserendo al suo posto, riguardo un possibile esonero o semiesonero dall’insegnamento, i docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative. Con la legge 190/2014 all’art.329 veniva abrogato tutto l’art.459 del Testo Unico e tutte le velleità delle funzioni vicarie dei docenti collaboratori del DS.
È utile specificare che il ruolo di vicario, previsto ai sensi dell’art.4 lettera g) del d.lgs. 416/1974, non esiste più, al suo posto esistono i Collaboratori del DS, nominati dallo stesso dirigente scolastico. Bisogna sottolineare che i collaboratori del DS, anche in caso di assenza del Dirigente non potrebbero firmare atti amministrativi ( anche se esiste la tesi di ANP, nella persona di Antonello Giannelli riconfermato recentemente alla guida dell’associazione nazionale dei Presidi, che sostiene la legittimità di firma dei collaboratori del Ds, se ovviamente delegati e con delega pubblicata all’albo della scuola) come, ad esempio, organici, mandati, impegni di spese, contratto integrativo di istituto, ordini di servizio, disposizioni legate al contratto integrativo di Istituto, graduatorie di Istituto, dichiarazioni di soprannumerarietà.
Al posto degli esoneri dall’insegnamento per i collaboratori del Ds c’è l’opportunità di avere in organico dell’autonomia dei posti di potenziamento per consentire, totalmente o parzialmente, come previsto dall’art.28 del CCNL scuola 2016-2018, a un docente collaboratore di svolgere le sue funzioni organizzative senza distrarlo dalle attività di insegnamento. Proprio per tale motivo ed anche per altri, la legge 107/2015 ha introdotto i posti di potenziamento che insieme all’organico di diritto vanno a comporre l’organico dell’autonomia.
Per rispondere alla domanda della nostra lettrice, riguardo l’allontanamento dalla classe del docente collaboratore del Ds per motivi di funzioni organizzative, dobbiamo dire che si tratta di un vero e proprio illecito che non dovrebbe mai essere compiuto. Se poi, come dice la nostra lettrice, si tratta di un’attività continua nel tempo e di un modus operandi, allora si tratta con ogni evidenza di un illecito volto a danneggiare gli studenti e che non può essere giustificato con il doppio ruolo del docente.
La docente delegata dal Ds che svolge totalmente o parzialmente la sua attività di insegnamento, deve svolgere le sue funzioni organizzative fuori dalle ore di lezione, non può lasciare la classe incustodita durante le attività didattiche e si deve attenere, come per altro lo devono fare tutti i docenti, alle norme contrattuali vigenti.
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