Ma quanti collaboratori possono essere nominati dal dirigente scolastico?
Quanti collaboratori può nominare il dirigente scolastico in uno stesso anno scolastico? È la domanda che si pongono molti docenti, quando gli viene comunicato, in sede di collegio docenti, che più di due docenti sono stati nominati per aiutare il dirigente scolastico nell’assolvimento di compiti specifici. Bisogna riflettere e tenere conto che alcune scuole, soprattutto quelle formate da più plessi, con un organigramma complesso e ramificato, necessitano di un vero e proprio staff dirigenziale, formato a volte, anche da una decina di figure delegate a ruoli di responsabilità. Proprio la complessità organizzativa di certe scuole, richiedono, da parte del dirigente scolastico, la collaborazione di un sempre maggior numero di collaboratori. É lecito quindi nominare, da parte del capo d’istituto, più di due collaboratori e affidargli compiti specifici?
La risposta che dà piena legittimità al dirigente di nominare tre, quattro, anche un numero maggiore di collaboratori è scritta nel decreto legislativo n. 165/2001. Infatti, come previsto espressamente dal comma 5 dell’art. 25 del suddetto decreto, il dirigente scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative può avvalersi di docenti di sua fiducia e da lui stesso individuati, a cui, potrebbe affidare, con delega scritta l’assolvimento di compiti specifici. Nel comma 5 del su citato articolo si ricorda che il dirigente scolastico è comunque coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
Quindi in sostanza il dirigente scolastico potrebbe nominare, se lo volesse, più di due collaboratori, affidandogli compiti specifici, come ad esempio la responsabilità di un plesso scolastico.
Quello che invece non è previsto, è poter retribuire, con il fondo d’Istituto le collaborazioni che eccedono le due previste dall’ordinamento legislativo scolastico. A tal proposito ricordiamo l’art. 34 e l’art. 88 comma 2 lettera f del contratto collettivo nazionale scuola.
Nell’art. 34 è scritto che il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Ma c’è anche scritto che tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente, che possono essere retribuite, in sede di contrattazione d’istituto, mentre nel su citato art. 88 è evidenziato che i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.
Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del CCNL. Per cui, si giunge alla logica conclusione, che il dirigente scolastico può nominare quanti collaboratori desidera, ma può retribuirne soltanto due con il fondo d’istituto, gli altri svolgeranno i propri compiti o nella qualità di funzioni strumentali, se il collegio dei docenti lo consentirà, oppure svolgeranno il loro compito a titolo gratuito.
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