Una docente ci chiede se la vicepreside è legittimata a redarguirla, davanti ai colleghi attraverso una telefonata in vivavoce, per una sua assenza fatta nel giorno degli scrutini di fine primo quadrimestre.
Incominciamo con il dire che il ruolo di vicario, vicepreside o vice-dirigente, normativamente non esiste. Esiste invece la figura di collaboratore del dirigente scolastico a cui vengono delegati dei compiti, ma non trasferiti poteri gerarchici o di responsabilità legale.
Normativamente parlando il collaboratore del Dirigente scolastico è un semplice docente a cui vengono delegati, dal capo dell’Istituto, alcuni precisi compiti. Tali docenti non possono assumere un ruolo giuridico diverso da quello che possiedono, la loro nomina è su base fiduciaria e non possono assumere la responsabilità dirigenziale nei confronti del personale scolastico e nemmeno quella amministrativa. Possono semplicemente assolvere, su delega pubblica del Ds, alcuni compiti specifici (redigere l’orario scolastico, fare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti, redigere una circolare da fare firmare al DS, fare il calendario degli scrutini, organizzare attività extracurricolari, organizzare conferenze, convegni…).
È utile ricordare che il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, modificato nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, è stata di fatto eliminata la funzione del docente vicario e facente funzione.
A tal proposito è inequivocabile l’art. 14, comma 22, della legge 135/2012: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale”.
Appare evidente che un collaboratore del ds, come per altro anche lo stesso dirigente scolastico, non può redarguire un docente, diventa ancora più grave se questo avviene davanti ad altri colleghi. Certi comportamenti non solo sono sbagliati e da biasimare nel modo più assoluto, ma addirittura potrebbero sfociare in contenziosi giudiziari nel caso venga superato il limite della decenza. Quindi, per rispondere alla docente che ci ha posto la domanda, possiamo affermare che la collaboratrice della ds intervenuta a redarguire telefonicamente la docente assente, mettendola per altro in vivavoce, ha commesso una serie di scorrettezze sanzionabili. In buona sostanza la normtiva non autorizza il collaboratore del ds a prendere iniziative di richiamo dei colleghi e invece limita chiaramente il perimetro di azione di un collaboratore delegato dal ds.
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