Una docente ci chiede se può il collaboratore del dirigente scolastico entrare in classe, durante lo svolgimento dell’ora di lezione, per fare osservazioni sul comportamento degli studenti durante l’orario scolastico e per rimproverare la docente riguardo la necessità di un suo intervento per fare rispettare agli studenti il regolamento di Istituto. Per rispondere alla docente che ci scrive su questo comportamento del collaboratore del dirigente scolastico, possiamo affermare che si tratta di un’ingerenza del tutto fuori luogo e che il collaboratore del ds non avrebbe mai dovuto rimproverare la docente davanti alla classe.
Bisogna specificare che un delegato del Ds, in qualità di suo collaboratore, non assume un ruolo giuridico di superiorità gerarchica, per cui non può sconfinare dal suo reale status giuridico ed è tenuto al rispetto delle leggi, dei contratti e dei regolamenti. In buona sostanza il Dirigente scolastico può delegare alcuni compiti, non tutti, ai suoi collaboratori, ma non può conferire e trasferire i poteri decisionali e la responsabilità della funzione dirigenziale. Nel caso in specie il collaboratore del ds non avrebbe potuto entrare in una classe non sua a interrompere una lezione di un collega. Non avrebbe potuto, non essendo coordinatore di quella classe e non appartenendo al Consiglio di classe, intervenire in questioni totalmente estranee alla sua competenza.
È bene ricordare che il dirigente scolastico è il Presidente di ogni Consiglio di classe dell’intera scuola, questo suo compito può essere delegato ad un componente del Consiglio di sua fiducia, ma non può essere delegato ad un suo collaboratore che non sia docente di quella classe.
Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal dirigente scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, delegato dal Dirigente scolastico.
Il docente che lo presiede, in assenza del dirigente, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi. Il coordinatore di classe, invece, non ha compiti “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento e, pertanto, si riconducono allo specifico della scuola in cui svolgere tale funzione.
Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni anche in più consigli di classe). Questo però è possibile solo in presenza del dirigente scolastico (o di altro docente delegato a presiedere).
In nessun caso il dirigente scolastico può delegare a presiedere i consigli di classe a un suo collaboratore che non insegna nella specifica classe.
Nelle scuole ormai i dirigenti scolastici hanno costituito i cosiddetti staff di direzione, dove, oltra ai due collaboratori del ds, partecipano altri docenti fino ad un massimo del 10% dell’organico dell’autonomia. Quindi una scuola con 120 docenti, potrà contare in uno staff di direzione di non più di 12 docenti.
Come capita in tutte le categorie esistono casi di cattiva gestione di un ruolo o cattiva gestione di un compito. Potrebbe capitare di fare confusione tra delega di un compito e delega di un potere assegnato, tale confusione potrebbe fare sconfinare in atti non pienamente leciti o per lo meno non corretti. Nella scuola esistono casi di collaboratori del Ds che agiscono e intervengono contro i colleghi insegnanti, rimproverandoli e umiliandoli professionalmente. Si tratta di un comportamento sbagliato, che non può essere tollerato o accettato.
Questo modo di agire di alcuni collaboratori del Ds, contrario alle norme e fuori dall’etica professionale, avvelena il clima interno alla comunità educante e genera contenzioso oltre che il risentimento tra colleghi.
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