I docenti che ricevono dai Dirigenti scolastici la funzione di essere loro collaboratori, è bene sapere che a questi docenti non può essere conferito l’esonero o semiesonero dall’insegnamento, il ruolo di vicario o facente funzione e il potere di firma.
Normativamente parlando il collaboratore del Dirigente scolastico è un semplice docente a cui vengono delegati, dal capo dell’Istituto, alcuni precisi compiti. Tali docenti non possono assumere un ruolo giuridico diverso da quello che possiedono, la loro nomina è su base fiduciaria e non possono assumere la responsabilità dirigenziale nei confronti del personale scolastico e nemmeno quella amministrativa. Possono semplicemente assolvere, su delega pubblica del Ds, alcuni compiti specifici (redigere l’orario scolastico, fare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti, redigere una circolare da fare firmare al DS, fare il calendario degli scrutini, organizzare attività extracurricolari, organizzare conferenze, convegni…).
È utile ricordare che il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, modificato nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, è stata di fatto eliminata la funzione del docente vicario e facente funzione.
A tal proposito è inequivocabile l’art. 14, comma 22, della legge 135/2012: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale”.
Con la legge di bilancio 2015, all’art.1, comma 329, è stato abrogato l’esonero e semiesonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico, in buona sostanza è stato abrogato l’art. 459 del decreto legislativo n. 297/94 (come modificato dall’art. 19 della legge n. 111 del 15.7.2011), che indicava i criteri e le modalità per ottenere l’esonero o il semi esonero del docente collaboratore del DS.
L’art.88 della legge 350 del 23 dicembre 2003 abrogava il comma 1 dell’art.459 del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola). In buona sostanza veniva cancellata la possibilità di sostituzione del dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento, da parte di un docente delegato, inserendo al suo posto, riguardo un possibile esonero o semiesonero dall’insegnamento, i docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative. Con la legge 190/2014 all’art.329 veniva abrogato tutto l’art.459 del Testo Unico e tutte le velleità delle funzioni vicarie dei docenti collaboratori del DS.
Un docente può assumere le funzioni dirigenziali solo a seguito di nomina del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che dispone l’incarico dirigenziale. Per la verità in casi di prolungata assenza del DS il DG dell’USR individua un dirigente scolastico reggente di una scuola vicina.
È utile specificare che il ruolo di vicario, previsto ai sensi dell’art.4 lettera g) del d.lgs. 416/1974, non esiste più, al suo posto esistono i Collaboratori del DS, nominati dallo stesso dirigente scolastico ( fino ad un massimo del 10% dell’organico dell’autonomia Legge 107/2015). Bisogna sottolineare che i collaboratori del DS, anche in caso di assenza del Dirigente non possono firmare atti amministrativi come, ad esempio, organici, mandati, impegni di spese, contratto integrativo di istituto, ordini di servizio, disposizioni legate al contratto integrativo di Istituto, graduatorie di Istituto, dichiarazioni di soprannumerarietà, non possono aprire procedimenti disciplinari o presiedere gli organi collegiali come ad esempio il Comitato di valutazione.
Quindi il collaboratore del Ds non assume mai la funzione vicaria, né le funzioni superiori, conseguentemente non ha diritto alle indennità previste dall’art. 69 del CCNL scuola 1995 e indennità di direzione.
Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…
"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…
I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…
È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…
Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…
Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…