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Collaboratori del ds, illegittimo che vengano delegati a presiedere gli scrutini finali

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In alcune scuole gli scrutini finali vengono presieduti, con delega del dirigente scolastico, dai componenti dello staff di direzione. Si tratta di una delega illegittima nel momento in cui il collaboratore del ds non è un docente facente parte del consiglio di classe.

Ecco chi presiede gli scrutini

È tempo di scrutini finali e nei consigli di classe devono esserci, tra le altre componenti, due figure distinte e importanti. Un presidente e un segretario verbalizzante.

A presiedere il consiglio di classe è di norma il dirigente scolastico, ma può accadere che lo stesso ds decida di delegare, in sua assenza, un docente della classe a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio di classe.

In riferimento alla presidenza di un Consiglio di classe, è utile riprendere il primo periodo del comma 8, art.5 del d.lgs. 297/94, in cui è specificato che i consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.

Per quanto suddetto se il collaboratore del ds non è membro di un predefinito consiglio di classe, non lo può presiedere anche se avesse delega da parte del ds, in quanto tale delega sarebbe illegittima.

Segreto d’ufficio e la sua violazione

Un’altra pratica illegittima, ma a quanto pare applicata in alcune scuole, è la raccolta delle proposte di voto dello scrutinio finale da parte dei collaboratori del ds. In buona sostanza in alcune scuole è uno o più collaboratori del ds che hanno l’accesso ai registri elettronici per monitorare le fasi dello scrutinio finale di tutte le classi della scuola e controllare i voti prima proposti e poi quelli assegnati. Questa pratica, nelle scuole in cui fosse attuata, è palesemente illegittima perché va a violare il “Segreto d’ufficio”.

Non essendo il collaboratore del ds un membro del consiglio di classe non ha diritto di conoscere, prima della pubblicazione, le proposte di voto e le definizioni di voto di un consiglio di classe che non gli appartiene. Il fatto che ad un estraneo al consiglio di classe venga consentito l’accesso ai registri elettronici per conoscere i voti degli scrutini, è un evidente atto di violazione del segreto d’ufficio.

Il segreto d’ufficio è disciplinato dall’art. 28 della L. 241/90 che prevede che l’impiegato debba mantenere il segreto d’ufficio: egli non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse o notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni. Inoltre ai sensi dell’art 494, lettera b del Decreto Leg.vo 297/94, la violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente, l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un mese

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