Attualità

Collaboratori dirigente scolastico: con il FIS se ne possono pagare due

Importante sentenza del Giudice del Lavoro di Cagliari che con proprio decreto dell’8 aprile scorso ha accolto il ricorso presentato da Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Gilda e Cobas Sardegna contro la dirigente scolastica dell’IPSAR “Gramsci” di Monserrato che, in assenza di un contratto di istituto, aveva adottato un atto unilaterale con cui disponeva il pagamento di 6 docenti suoi collaboratori.

Il problema è di vecchia data e nasce dal fatto che sul tema incidono due norme diverse.

Da un lato il contratto nazionale prevede che con il FIS si possano retribuire due docenti collaboratori, mentre la legge 107/2015 consente ai d.s. di nominare un numero di collaboratori pari al 10% dell’organico complessivo.

Nell’istituto di Monserrato, però, le RSU avevano rifiutato di porre a carico del FIS il pagamento dei 6 collaboratori individuati dalla dirigente che, in assenza di contratto di istituto, aveva comunque adottato un proprio atto unilaterale.

“Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari – sottolineano i Cobas Sardegna – ha accolto integralmente il ricorso della parte sindacale annullando la clausola dell’atto unilaterale della dirigenza con cui si ponevano a carico del Fondo d’Istituto i compensi dei collaboratori eccedenti il numero di due e condannando l’Istituto al pagamento delle spese di giudizio”.
Nella sua sentenza, il Giudice ha rilevato che “è escluso, quindi, che la norma contrattuale contenuta nell’art. 88, comma 2, lettera f, CCNL 2006/2009 sia stata efficacemente abrogata, limitata o incisa da altre fonti normative, deve, altresì, escludersi che la stessa, non ‘derogata’ in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 22, lett. c), CCNL 2016/2018, potesse essere unilateralmente disattesa dalla Dirigente Scolastica, come invece pacificamente avvenuto nella presente fattispecie”.

Si tratta di una sentenza importante perché è la prima sull’argomento, anche se è bene precisare che si tratta pur sempre di una sentenza di primo grado che potrebbe essere ribaltata nel successivo grado di giudizio ove 0l’Amministrazione dovesse decidere di ricorrere in appello.

Reginaldo Palermo

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