È compito dei collaboratori scolastici l’assistenza all’igiene personale degli alunni di infanzia e primaria, compresa la pulizia, il lavaggio e il cambio dei pannolini.
Dopo la risposta fornita ad un singolo dicrolo didattico, di cui abbiamo già dato notizia, l’ARAN ha pubblicato il parere CIRS124 del 5 novembre 2024, rispondedo a questa domanda:
“Il Collaboratore scolastico deve prestare agli alunni l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale?“
Cosa prevede il CCNL vigente
Il compito di assistere nell’igiene personale è disciplinato dall’Allegato A del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 18 gennaio 2024, che specifica le mansioni professionali per ciascun profilo lavorativo. Per quanto riguarda il Collaboratore Scolastico, le sue responsabilità includono:
- la sorveglianza degli alunni, sia in termini generali che durante i pasti nelle mense scolastiche. Nelle scuole dell’infanzia e primaria, la sorveglianza si estende all’assistenza nei servizi igienici e alla cura dell’igiene personale.
Inoltre, il contratto precisa che, per garantire il diritto all’inclusione scolastica, il Collaboratore Scolastico deve fornire un supporto pratico, non specialistico, agli alunni con disabilità. Questo supporto riguarda sia l’accesso e il movimento all’interno delle strutture scolastiche, sia l’assistenza nei servizi igienici e nell’igiene personale.
Norma contenuta anche nei precedenti Contratti
Le disposizioni dell’Allegato A non rappresentano una novità, poiché erano già presenti nel CCNL del 29 novembre 2007. In tale contratto, si stabiliva infatti che:
- per il personale dell’area As: è previsto il coordinamento del personale dell’area A, con mansioni di assistenza qualificata agli studenti con disabilità e monitoraggio delle esigenze igieniche, specialmente nelle scuole dell’infanzia;
- per il personale dell’area A: si richiede di fornire assistenza pratica agli alunni con disabilità sia all’ingresso e all’uscita delle strutture scolastiche, sia nell’uso dei servizi igienici e nell’igiene personale, con riferimento anche alle attività dell’art. 47.
Quindi, è compito del personale addetto l’assistenza all’igiene personale degli alunni, compresa la pulizia, il lavaggio e il cambio dei pannolini.
Una sentenza della Cassazione
A conferma di queste indicazioni, l’ARAN richiama la Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 22786 del 30 maggio 2016, ha chiarito che l’obbligo di assistenza per i collaboratori scolastici deriva sia dalla normativa contrattuale vigente che da quella precedente. La sentenza precisa anche che un eventuale rifiuto di svolgere tali attività, se consapevole e in contrasto con i doveri d’ufficio, può configurare un reato ai sensi dell’art. 328 del codice penale, essendo tale condotta omissiva.