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Collaboratori scolastici, parere ARAN sui doveri di igiene personale e cambio pannolino per i bimbi dell’infanzia e della primaria

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In risposta alla richiesta prodotta da un dirigente scolastico di un Circolo didattico, in cui ci sono plessi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, dove veniva chiesto se con la sottoscrizione del CCNL scuola 2019-2021 i collaboratori scolastici debbano effettuare le specifiche mansioni (v. tabelle e allegati G), in riferimento alla declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA, l’Aran ha risposto che tale personale è obbligato, riportando anche quanto previsto nel nuovo contratto rispetto agli studenti normodotati della scuola dell’infanzia e della primaria.

Pertanto sono mansioni che si aggiungono a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/21. Tale risposta potrebbe divenire, in un prossimo futuro, un vero e proprio parere dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubblice Amministrazioni.

Risposta dell’ARAN alla scuola

La domanda fatta dal circolo didattico suddetto, chiede all’ARAN chiarimenti rispetto l’Allegato A del CCNL scuola 2019-2021 del 18 gennaio 2024 per quanto concerne la descrizione delle specifiche professionali dei collaboratori scolastici in cui è inclusa: “…. l’assistenza …. nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. In particolare se siano da ricomprendere anche attività di pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime ed il cambio dei pannolini.

In tale richiesta il dirigente scolastico riporta una parte dell’Allegato A al CCNL scuola 2019-2021 che così recita: “vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale“.

Inoltre nella stessa declaratoria si afferma che: “Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.

A parere dell’ARAN, viene riportato nella risposta alla scuola, l’attività indicata continua ad essere ricompresa tra quelle previste per la figura del collaboratore scolastico. Alle stesse conclusioni, aggiunge nella risposta l’ARAN, è giunta la sentenza della Corte di Cassazione n. 22786 del 30 maggio 2016. In tale sentenza non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto al collaboratore scolastico derivante dalla normativa contrattuale ma anche che “il comportamento omissivo” dei lavoratori integra il reato penale di cui all’art. 328 c.p. comma 1 anche sotto il profilo soggettivo essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d’ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all’espletamento di tali attività.