In un Liceo dove la Ds ha nominato ben tre docenti come suoi collaboratori di fiducia, è accaduto che uno dei tre collaboratori abbia rimproverato un docente davanti ai suoi stessi alunni. Tale comportamento è censurabile e non può essere scusato sostenendo che il collaboratore del Ds ha una precisa delega di controllo sul servizio dei docenti.
Un collaboratore di un Ds non può entrare in una classe, sostenendo di averne specifica delega del Ds, per controllare l’operato didattico di un docente e colpirne la dignità professionale rimproverandolo davanti ai suoi studenti. È il caso accaduto in un Liceo, dove uno dei tre collaboratori di una Ds è intervenuto in una classe, durante l’ora di lezione, per controllare quanti ragazzi fossero usciti per andare a i servizi, quanti stessero seguendo la lezione e quanti invece facessero chiasso. La collaboratrice della Ds non solo è entrata nella classe, dove stava svolgendo la sua ora di lezione un docente, ma lo ha redarguito, in presenza degli studenti, per non essere stato in grado di mantenere l’ordine e di fare rispettare il regolamento di Istituto.
È utile dire che un comportamento del genere non lo potrebbe tenere nemmeno il Dirigente scolastico in prima persona, a maggior ragione questo modo di ispezionare un docente, attraverso quella che è una visita di controllo, è totalmente illegittimo.
È necessario ricordare che l’art.6 della legge n.300/70 specifica che “Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori”.
Il Ds può avvalersi, ai sensi dell’art.25, comma 5, del d.lgs.165/2001, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. È giusto sottolineare che le deleghe fatte dal Ds devono rispettare rigorosamente gli aspetti di legge, devono essere rigorosamente scritte e rese pubbliche per una questione di trasparenza.
In alcuni casi i Dirigenti scolastici utilizzano con troppa disinvoltura il concetto di delega, assegnando poteri e decisioni ai propri collaboratori, anche quando il Ds è presente a scuola. C’è chi sostiene, come per esempio l’Associazione Nazionale Presidi, che il principio di delega, se scritta e pubblica, consente ad un docente di adottare temporaneamente i tipici poteri dirigenziali, c’è invece chi sostiene, come i sindacati di categoria, firmatari del CCNL scuola, che esistono compiti non delegabili e non trasferibili. A tal proposito ci sono delle sentenze della Cassazione in cui è chiaramente scritto il principio che la delega non può essere illimitata quanto all’oggetto delle attività trasferibili.
In buona sostanza è importante specificare che un delegato del Ds non assume un ruolo giuridico di superiorità gerarchica, per cui non può sconfinare dal suo reale status giuridico ed è tenuto al rispetto delle leggi, dei contratti e dei regolamenti.
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