Sulla materia in questione si deve fare ancora riferimeto alla C.M. n 37 del 1976 tuttora in vigore.
La durata di ogni singola riunione va predeterminata e resa nota dal Dirigente Scolastico in sede di convocazione dell’Organo Collegiale, é fatta salva la facoltà della maggioranza dei partecipanti di prolungarla, per poter esaurire tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno della riunione
Quindi la nota di convocazione deve contenere l’orario di inizio e di fine dei lavori oltre ovviamente i punti all’ ordine del giorno.
Nel momento in cui l’attività dell’organo collegiale, pensiamo ai Collegi della prossima settimana, abbia bisogno di più tempo, per esaurire tutti i punti all’ordine del giorno, (ad es. la discussione si protrae, nascono delle problematiche che non possono esaurirsi nel tempo previsto, ecc…) il dirigente scolastico, in qualità di presidente dell’organo collegiale, chiede ai docenti e mette ai voti se sia il caso di continuare oltre il tempo previsto e già esaurito oppure aggiornare il collegio ad altra data.
Il conteggio delle ore in caso del protrarsi dell’organo collegiale, ad esclusione degli scritini intermedi e finali, rientra nelle 40+40 ore per le attività funzionali previste dal Contratto di lavoro.
Tenendo conto della CM 37/76, la materia della durata degli organi collegiali, del numero degli interventi, e più in generale del loro funzionameto è regolata dal Regolamento d’Istituto di cui ogni scuola deve dotarsi.
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