Personale

Collegio docenti, c’è chi lo convoca per gruppi senza rispettare la normativa

Autonomia scolastica non dovrebbe significare che ogni scuola può adottare la norma che ritiene più opportuno, si dovrebbe sempre seguire le leggi e le norme contrattuali, destinando poi solo alcuni aspetti di regolamento alle decisioni collegiali. Ma snaturare un collegio docenti, che è bene ricordarlo è un organo collegiale deliberante, dividendolo in due gruppi separati e distinti, sembra una cosa a dir poco bizzarra. Una docente di un Istituto di un Istituto di Istruzione Superiore ci chiede se è legittima una convocazione di un Collegio docenti in due giornate differenti e per due gruppi di docenti diversi. Si tratta ovviamente di una convocazione bizzarra e fuori da ogni normativa scolastica.

Convocazione bizzarra

Una dirigente scolastica di un Istituto di Istruzione Superiore convoca un Collegio docenti per gli insegnanti che hanno il cognome che inizia dalla lettera A fino alla lettera L, il giorno X dalle ore 14 alle ore 16 e il giorno Y sempre allo stesso orario convoca i docenti che hanno un cognome che inizia dalla lettera M fino alla lettera Z. In buona sostanza la dirigente svolge per due volte lo stesso Collegio per gruppi differenti di docenti, svolgendo in questo modo due Semi-Collegi. All’ordine del giorno del Collegio ci sono anche argomenti che prevedono alcune delibere e anche la scelta delle funzioni strumentali.

Seduta palesemente illegittima

Il Collegio docenti, ai sensi dell’art.7, comma 1, del d.lgs.297/94, è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto. Per quanto disposto dalla norma legislativa suddetta il Collegio docenti quando si riunisce lo deve fare nella sua interezza e in un’unica seduta volta a discutere i punti all’ordine del giorno. Dividere il Collegio in gruppi a seconda della lettera dell’alfabeto con cui inizia il proprio cognome è una disposizione illegittima che rende non valida la riunione e la vizia totalmente nella forma.

Collegio docenti per ordini di scuola

La normativa di riferimento è appunto l’art.7 del d.lgs.297/94, in cui sono scritte le disposizioni legislative del Collegio docenti relative alle scuole di ogni ordine e grado. Tale norma del Testo Unico disciplina i poteri deliberanti, propositivi e valutativi spettanti all’organo suddetto. È utile sapere che le norme sul Collegio docenti risalgono al D.P.R. n. 416 del 1974 e poi sono state raccolte nel Testo Unico della scuola. Anche i Collegi docenti degliIstituti Comprensivi che raccolgono diversi ordini di scuola, dovrebbero essere svolti unitariamente per rispondere alla normativa vigente della legge, tuttavia è compresibile e previsto da norme secondarie, svolgere i Collegi docenti di sezione, per evitare che i docenti della scuola secondaria si trovino a dibattere di questioni riferite alla scuola primaria e viceversa.

Lucio Ficara

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