Autonomia scolastica non dovrebbe significare che ogni scuola può adottare la norma che ritiene più opportuno, si dovrebbe sempre seguire le leggi e le norme contrattuali, destinando poi solo alcuni aspetti di regolamento alle decisioni collegiali. Ma snaturare un collegio docenti, che è bene ricordarlo è un organo collegiale deliberante, dividendolo in due gruppi separati e distinti, sembra una cosa a dir poco bizzarra. Una docente di un Istituto di un Istituto di Istruzione Superiore ci chiede se è legittima una convocazione di un Collegio docenti in due giornate differenti e per due gruppi di docenti diversi. Si tratta ovviamente di una convocazione bizzarra e fuori da ogni normativa scolastica.
Una dirigente scolastica di un Istituto di Istruzione Superiore convoca un Collegio docenti per gli insegnanti che hanno il cognome che inizia dalla lettera A fino alla lettera L, il giorno X dalle ore 14 alle ore 16 e il giorno Y sempre allo stesso orario convoca i docenti che hanno un cognome che inizia dalla lettera M fino alla lettera Z. In buona sostanza la dirigente svolge per due volte lo stesso Collegio per gruppi differenti di docenti, svolgendo in questo modo due Semi-Collegi. All’ordine del giorno del Collegio ci sono anche argomenti che prevedono alcune delibere e anche la scelta delle funzioni strumentali.
Il Collegio docenti, ai sensi dell’art.7, comma 1, del d.lgs.297/94, è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto. Per quanto disposto dalla norma legislativa suddetta il Collegio docenti quando si riunisce lo deve fare nella sua interezza e in un’unica seduta volta a discutere i punti all’ordine del giorno. Dividere il Collegio in gruppi a seconda della lettera dell’alfabeto con cui inizia il proprio cognome è una disposizione illegittima che rende non valida la riunione e la vizia totalmente nella forma.
La normativa di riferimento è appunto l’art.7 del d.lgs.297/94, in cui sono scritte le disposizioni legislative del Collegio docenti relative alle scuole di ogni ordine e grado. Tale norma del Testo Unico disciplina i poteri deliberanti, propositivi e valutativi spettanti all’organo suddetto. È utile sapere che le norme sul Collegio docenti risalgono al D.P.R. n. 416 del 1974 e poi sono state raccolte nel Testo Unico della scuola. Anche i Collegi docenti degliIstituti Comprensivi che raccolgono diversi ordini di scuola, dovrebbero essere svolti unitariamente per rispondere alla normativa vigente della legge, tuttavia è compresibile e previsto da norme secondarie, svolgere i Collegi docenti di sezione, per evitare che i docenti della scuola secondaria si trovino a dibattere di questioni riferite alla scuola primaria e viceversa.
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