Accade in un Istituto Comprensivo della provincia di Messina dove tutto parte da un Collegio docenti convocato in modo illegittimo e gli atti conseguenti restano dubbi e poco trasparenti. La Dirigente scolastica non risponde alle istanze sindacali di chiarimenti e non sembra esserci la volontà della Ds di chiarire l’incresciosa situazione venutasi a creare.
In un Istituto Comprensivo della provincia di Messina a fine agosto 2018 veniva convocato per il giorno 04/09/2019 il primo Collegio dei docenti dell’anno scolastico 2019/2020. A seguito di motivati impedimenti del Dirigente Scolastico, il giorno 04/09/2019 il Collegio dei docenti non si insediava.
Dopo due giorni dal mancato insediamento del Collegio, senza una regolare convocazione ed affissione all’albo della scuola, veniva svolto il Collegio docenti presieduto da un docente delegato dalla DS.
Il Collegio docenti convocato in tale modalità è da considerarsi illegittimo e le conseguenze degli atti, come per esempio le determinazioni delle funzioni strumentali e la revisione del modello organizzativo dell’Istituto potrebbero essere impugnate per un grave vizio di forma e anche per l’assenza del Dirigente scolastico.
È utile sapere che le convocazioni degli organi collegiali devono essere preavvisate secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento interno della scuola e deliberato dal Consiglio d’Istituto.
Ai sensi dell´art. 10 comma 3 lett. a) del d.lgs. 297/94 il Consiglio d’Istituto adotta con una delibera il regolamento interno del circolo o dell’istituto, in cui si possono stabilire le modalità di convocazione degli organi collegiali.
In tali regolamenti di istituto potrebbe non trovarsi scritto nulla che riguardi i tempi e i criteri di convocazione degli organi collegiali, in tal caso la norma da seguire è il comma 1 dell’art. 40 del d.Lgs. 297/94, in cui è scritto:” In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione”.
Nella fattispecie il regolamento tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione è quello pubblicato con nota 105 del 16 aprile 1975. In tale nota all’art. 1 è stabilito che: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate”.
Se il Collegio è convocato fuori dalle norme del regolamento di Istituto e quindi con soli due giorni di preavviso, il vizio di forma della convocazione illegittima comporta, la possibile inefficacia e impugnazione di quanto stabilito nell’adunata convocata illegittimamente.
Il fatto che il Collegio docenti debba essere necessariamente presieduto dal Dirigente Scolastico è chiaramente scritto nel art.7, comma1, del d.lgs. 297/94.
In tale norma è disposto che il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’ Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
In buona sostanza nell’Istituto Comprensivo messinese si è svolto un Collegio, viziato nella convocazione, viziato nel suo svolgimento, perché presieduto da chi non aveva titolo a presiederlo, viziato nelle sue delibere perché prese anche a maggioranza.
La Ds che ha consentito lo svolgimento di un Collegio docenti viziato nella sua convocazione e presieduto da un docente delegato, dovrebbe immediatamente rispondere ai rilievi richiesti da sindacato, ma per adesso non ha ancora chiarito i tanti dubbi di illegittimità sollevati dai docenti e dalle rappresentanze sindacali.
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