Personale

Collegio docenti ordinario, illegittimo convocarlo due giorni prima

C’ è stato segnalato che in alcune scuole il Dirigente scolastico convoca il Collegio docenti ordinario con un tempo inferiore ai 5 giorni, a volte anche dall’oggi al domani, in questi casi si tratta di convocazioni illegittime.

Caso convocazione collegiale in scuola 

Un Dirigente scolastico di un Istituto di Istruzione Superiore della provincia di Reggio Calabria, sita nella zona della locride, pubblica una circolare il 24 ottobre 2018 che ha per oggetto: “Convocazione del Collegio docenti”. Tale convocazione è stata fissata per venerdì 26 ottobre 2018 presso l’aula conferenze dell’Istituto alle ore 14.30.

La seduta collegiale non ha, almeno nella circolare non è riportata, nessun carattere di straordinarietà, per cui non si comprende come mai il Dirigente scolastico, nonostante il regolamento di Istituto preveda un preavviso minimo di almeno 5 giorni, abbia convocato il Collegio meno di 48 ore prima.

Tempi convocazione del Collegio docenti ordinario

È utile sapere che le convocazioni degli organi collegiali devono essere preavvisate secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento interno della scuola, deliberato in seno al Consiglio d’Istituto.

Ai sensi dell´art. 10 comma 3 lett. a) del d.lgs. 297/94 il Consiglio d’Istituto adotta con una delibera il regolamento interno del circolo o dell’istituto, in cui si possono stabilire le modalità di convocazione degli organi collegiali.

In tali regolamenti di istituto potrebbe non trovarsi scritto nulla che riguardi i tempi e i criteri di convocazione degli organi collegiali, in tal caso la norma da seguire è il comma 1 dell’art. 40 del d.Lgs. 297/94, in cui è scritto:” In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione”.

Nella fattispecie il regolamento tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione è quello pubblicato con nota 105 del 16 aprile 1975. In tale nota all’art. 1 è stabilito che: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate”.

Tuttavia tutte le scuole che adottano la norma della convocazione dei Collegi all’interno del regolamento di Istituto, deliberano un congruo numero di giorni di preavviso tra la data di pubblicazione della convocazione e quella dello svolgimento del Collegio, tali giorni sono come minimo 5 giorni.

Lucio Ficara

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