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Collocamento a riposo: nuovi termini

Il D.M. 30 dicembre 1998 n. 495 relativo ai termini di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale scolastico e la C.M. di pari data, n. 496 recano chiarimenti in ordine al D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351; "Regolamento contenente le norme per semplificare i procedimenti di cessazione dal servizio e la liquidazione del trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola".
L’art. 1 del citato Regolamento disciplina in modo uniforme gli adempimenti dell’Amministrazione riguardanti il personale a tempo indeterminato interessato al collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio, per dimissioni volontarie dall’impiego e di trattenimento in servizio oltre il limite del 65° anno di età.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE E LA REVOCA DELLE DOMANDE

Il D.M. n. 495 del 30/12/1998 stabilisce i seguenti termini di presentazione delle domande di collocamento a riposo o di revoca per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio:

• 10 febbraio 1999: per i Capi d’istituto;
1 marzo 1999: per il personale docente, educativo ed A.T.A.

I suddetti termini devono essere osservati dal personale interessato che intende, eventualmente, presentare domanda:

– per essere collocato a riposo per raggiungimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento;
– per dimissioni volontarie dal servizio;
– per trattenimento in servizio al raggiungimento del 65° anno di età ai sensi dell’art. 509, commi 2, 3 e 5 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (precisiamo che il comma 2 si riferisce al personale in servizio all’1/10/1974 che chiede di permanere in servizio fino al 70° anno di età per il conseguimento del massimo della pensione; il comma 3 interessa il personale che al compimento del 65° anno di età non ha raggiunto il numero di anni minimi per ottenere il trattamento di pensione; il comma 5 si riferisce al personale che chiede di essere trattenuto in servizio, oltre il 65° anno di età, per un biennio);
– per cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio già emesso precedentemente;
– per revocare la domanda di dimissioni volontarie presentata entro il 15 marzo 1997, con cessazione dal servizio al 1° settembre 1999 o per il personale delle Accademie e dei Conservatori di Musica l’1 novembre 1999, ai sensi dell’art. 59, comma 9, della legge 27/12/1997 n. 449;
– per cessare anticipatamente dal servizio rispetto alla data stabilita nel D.I. 30 marzo 1998 ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27/12/1998 n. 449 (cfr. nostra rassegna n. 18 del 10 maggio 1997, pag. 7);
– per revocare eventuali istanze presentate precedentemente ai suddetti termini e cioè dal 17 marzo 1998 in poi;
– per chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 371 del Ministero della Funzione Pubblica.

Infine i Capi d’istituto che abbiano presentato la domanda di dimissioni volontarie nel periodo del 16 marzo 1997 al 2 novembre 1997 e che per effetto del D.I. 30 marzo 1998, emanato in osservanza dell’art. 59, comma 55, della legge n. 449/97, verranno a cessare dal servizio all’inizio dell’anno scolastico 2000/2001, dovranno chiederne la revoca entro il 10 febbraio 1999, qualora intendano partecipare ai corsi di formazione per l’inquadramento alla dirigenza scolastica.
Le domande di collocamento a riposo per raggiungimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e di dimissioni volontarie dal servizio presentate dopo il 10 febbraio 1999 per i Capi d’istituto e dopo il 1° marzo 1999 per il personale docente, educativo ed A.T.A., hanno effetto dal 1° settembre 2000 o per il personale delle Accademie e dei Conservatori di Musica, dal 1° novembre 2000.

ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER COMPIMENTO DEI 40 DI SERVIZIO, DI DIMISSIONI VOLONTARIE, DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Secondo il D.P.R. 28/4/1998 n. 351, art. 1, commi 3 e 4, le domande di cui sopra debbono intendersi accolte alla data del 10 febbraio 1999 per i capi d’istituto e dal 1° marzo 1999 per il restante personale.
Alla stessa data si intendono accolte anche le domande di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo e le istanze di cessazione dal servizio anticipato, prodotte dal personale già trattenuto in servizio, rispetto alla data finale indicata nel precedente provvedimento di trattenimento in servizio.
Entro 30 giorni dal 10 febbraio 1999 o dal 1° marzo 1999 l’Amministrazione può rifiutare o ritardare l’accettazione della domanda di dimissioni volontarie dal servizio quando sia in corso un procedimento disciplinare nei confronti dei richiedenti. In queste ipotesi le dimissioni volontarie devono intendersi accettate con la data di emanazione del relativo provvedimento. Negli altri casi, invece, l’Amministrazione non deve più emettere il relativo provvedimento, ma deve accertare la sussistenza del diritto alla pensione per i dimissionari volontari.
Comunicazione della mancata maturazione del diritto alla pensione.
L’Amministrazione è tenuta a comunicare al personale dimissionario interessato, tramite l’istituzione di appartenenza o con raccomandata con avviso di ricevimento, la mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico entro il:

27 febbraio 1999, per i Capi d’istituto;
10 aprile 1999, per gli insegnanti elementari;
30 aprile 1999, per il restante personale docente ed A.T.A.

Ovviamente per il personale dei Conservatori di Musica e delle Accademie saranno osservati i termini del 27 febbraio 1999 e del 30 aprile 1999.
Per facilitare l’adempimento dell’accertamento del diritto alla pensione da parte degli Uffici competenti il personale dovrà presentare unitamente alla domanda di dimissioni volontarie una dichiarazione di tutti i servizi e/o periodi valutabili ai fini del trattamento di quiescenza secondo il modello riportato nella C.M. 496/98. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche dal personale che ha già chiesto di cessare dal servizio per dimissioni volontarie presentate dal 17 marzo 1998 in poi.
Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata maturazione del diritto a pensione gli interessati potranno ritirare la domanda di dimissioni. Nessuna comunicazione relativa al mancato possesso del requisito richiesto per il diritto alla pensione sarà inviata qualora nella domanda di dimissioni volontarie l’interessato abbia espressamente manifestato la volontà di cessare dal servizio a prescindere dal conseguimento di tale diritto.
Ricordiamo a coloro che hanno presentato la domanda di dimissioni volontarie dal 17 marzo 1998 in poi o che la presenteranno entro i nuovi termini che per accedere al trattamento pensionistico necessita possedere i requisiti indicati nella Tabella D di cui all’art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e cioè: anno 1999 – età 53 anni, anzianità di servizio almeno 35 anni valida ai fini pensionistici ovvero, a prescindere dall’età, 37 anni di anzianità contributiva; anno 2000: età 54 anni congiunto al minimo di servizio pari a 36 anni validi ai fini pensionistici ovvero, a prescindere dall’età anagrafica 37 anni di anzianità contributiva.

ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA

Il Ministero si riserva di fornire, entro breve termine, indicazioni più dettagliate in merito al provvedimento di quiescenza e di previdenza.
Si ricorda che l’art. 2 del Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza prevede che ai fini dell’emanazione dei provvedimenti di pensione e di previdenza nonché della valutazione dei servizi utili, il personale può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall’art. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L’Amministrazione richiede, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della suddetta dichiarazione, agli Enti previdenziali competenti, tutti gli elementi necessari per definire la posizione degli interessati. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta i provvedimenti saranno adottati sulla base della dichiarazione sostitutiva. Resta, comunque, salva all’Amministrazione la possibilità di eventuali rettifiche dei provvedimenti emessi.
Il comma 4 dello stesso articolo 2 stabilisce, inoltre, l’irrevocabilità delle domande di riscatto qualora il contenuto del relativo provvedimento non sia rifiutato entro cinque giorni dalla sua notifica. Qualora gli interessati non diano riscontro all’Amministrazione entro il suddetto termine, il provvedimento si intende tacitamente accettato.
Infine l’art. 3 del D.P.R. n. 351/98 consente al personale del comparto scuola, qualora non sia stato già emesso un provvedimento di valutazione (decreto di valutazione, computo, riscatto del servizio pre-ruolo ai fini pensionistici) di confermare o integrare entro un anno dall’entrata in vigore del D.P.R., cioè entro l’11 dicembre 1999 la "dichiarazione di tutti i servizi" precedentemente resi che il dipendente statale presenta, per il disposto dell’art. 145 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092, all’atto dell’assunzione in servizio (ovviamente in tali ipotesi l’interessato può conseguentemente chiedere il computo o il riscatto dei periodi di servizio integrati).

Redazione

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