A seguito di alcuni quesiti pervenuti in merito alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata (decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4) il Miur ha fornito alcuni chiarimenti, condivisi con l’INPS.
La circolare n. 50647 del 16 novembre 2018 ha previsto che, laddove l’amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.
Per effetto delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 per il collocamento a riposo d’ufficio al compimento del limite ordinamentale di 65 anni di età si dovrà avere riguardo ai nuovi requisiti contributivi stabiliti dall’art. 15 del decreto legge n. 4/2019 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).