Come ricordato dal Miur con la nota prot. n.331 dell’8 giugno 2015, la legge di stabilità 2015 ha disposto la soppressione a decorrere dall’anno scolastico 2016/17 delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.
La medesima legge ha inoltre disposto l’eliminazione a decorrere dal l° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni.
Pertanto, limitatamente all’a.s. 2015/16, potranno essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:
- fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali;
- fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Tali assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato, che deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo (o il comando) abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire dall’anno scolastico 2001/2002, i docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo (o di comando), sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell’area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo (o i comandi) che abbiano durata superiore ad un quinquennio, a partire dall’anno scolastico 2001/2002, comportano invece la perdita della sede di titolarità.
Per l’anno scolastico 2015/16 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate a mezzo posta certificata ([email protected]) al MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV – entro il 15 giugno 2015.
La medesima scadenza vale anche per le richieste di contributi in sostituzione di assegnazioni di personale da parte di associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalitàistituzionale, impegni nel campo della formazione.
Anche per i comandi presso le università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonchè presso enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico la scadenza per le domande è sempre il 15 giugno. Le istanze dovranno essere inoltrate al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del personale richiesto.