Per quanto disposto dal CCNL scuola 2006-2009, rinnovato dal comma 10, art.1 del CCNL 2016-2018, le ore organizzate dalle scuole per i colloqui scuola-famiglia, sono obbligatorie e non tutte rientrano nelle 40 ore.
Nell’art.29, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, è scritto che tra gli adempimenti individuali dovuti dai docenti rientrano le attività relative alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, alla correzione degli elaborati ed ai rapporti individuali con le famiglie.
In buona sostanza, così è chiaramente specificato nel contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola, gli insegnanti hanno “il dovere”, ovvero “l’obbligo”, di curare i rapporti individuali con le famiglie.
Nel comma 3, lettera a) dell’art.29 del CCNL scuola 2006-2009, norma in cui si dispongono alcune attività collegiali dei docenti, viene disposta la loro partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue.
È utile sapere che nel comma 4 del suddetto articolo contrattuale, in aggiunta a quanto previsto già nelle attività collegiali dei docenti, è specificato che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’ istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Alcune scuole fanno rientrare tutte le ore degli incontri scuola-famiglia all’interno delle 40 ore previste dall’art.29, comma 3 lettera a), del CCNL scuola 2006-2009, compresa l’ora mensile mattutina o l’ora su appuntamento dei colloqui individuali definita dal Consiglio di Istituto, altre invece, applicando correttamente il contratto, fanno rientrare nelle 40 ore soltanto l’attività collegiale di informazione alle famiglie dei risultati trimestrali, quadrimestrali e finali, mentre esulano dalle 40 ore le attività dei rapporti scuola famiglia individuali.
È importante sottolineare che le disposizioni adottate dal Consiglio di Istituto, riguardante le modalità e i criteri di svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, costituiscono un obbligo di servizio per tutti i docenti.
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