Gli incontri scuola famiglia sono da considerarsi attività collegiale o attività individuale? Non è una domanda di poco conto, perché a seconda della risposta essi potrebbero rientrare o meno nei limiti delle 40 ore di disponibilità dei docenti.
Cerchiamo di capire come stanno le cose.
L’art. 29 del CCNL scuola attualmente vigente definisce, senza fraintendimenti, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”. In buona sostanza si considerano i rapporti individuali con le famiglie alla stessa stregua della preparazione delle lezioni e delle esercitazioni e alla correzione degli elaborati. SI tratta di attività che non sono retribuite e sono funzionali all’insegnamento.
Nel comma 4 dell’art.29 si dispone che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’ istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. Se per esempio il Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti , decidesse di istituire un’ora mensile per ogni docente per favorire il rapporto con le famiglie, quest’ora diventerebbe obbligatoria, per norma contrattuale, e regolata dai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. Cosa diversa invece sarebbe se l’attività fosse definita collegiale, inserita nel piano delle attività e deliberata dal Collegio dei docenti. In questo caso è del tutto ovvio che l’attività perderebbe la caratteristica di essere individuale e assumerebbe la fisionomia dell’attività collegiale. Quindi se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) deliberasse lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Quello di inserire nel piano delle attività gli incontri scuola –famiglia, caratterizzandoli come attività collegiali, non è attuato da tutte le scuole. Infatti esistono scuole in cui come attività rientrante nelle 40 ore sono quelle rivolte all’informazione data alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, mentre poi si lascia al Consiglio d’Istituto decidere i criteri per garantire il servizio dei rapporti individuali tra insegnante e genitore.
Quest’ultima attività, piaccia o non piaccia, è obbligatoria e rientra nelle funzioni che il docente che deve garantire.
Ad ogni modo il buon senso vorrebbe che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti”. Ma non bisogna nemmeno esagerare con i troppi impegni del docente che è chiamato anche a preparare lezioni, verifiche e a correggere tanti elaborati.
Lucio Ficara