Tra i doveri contrattuali dei docenti c’è sicuramente l’attività relativa ai rapporti individuali con le famiglie. La scuola, attraverso il Consiglio di Istituto, deve assicurare la concreta accessibilità al servizio degli incontri individuali tra docente e genitori.
Informazione alle famiglie nelle 40 ore
Bisogna sottolineare che l’art.29 del CCNL scuola attualmente vigente, prevede, tra gli altri impegni dei docenti, anche quello riferito ai rapporti individuali con le famiglie. In particolare al comma 2 è previsto che tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le seguenti attività:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
Al comma 3 dell’art.29 lettera a), rientra nelle 40 ore di attività di carattere collegiale l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative.
I rapporti con le famiglie e la concreta accessibilità
Nel comma 4 dell’art.29 del CCNL 2006-2009 è chiaramente scritto che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalita’ organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. Molte scuole stabiliscono, una volta al mese, un’ora di colloquio con i docenti su prenotazione dei genitori. Questa norma non stabilisce, come erroneamente viene interpretato da alcune scuole, un’ ora aggiuntiva la settimana oltre il regolare orario di servizio dei docenti, ma molto più flessibilmente si tratta di stabilire una modalità e un criterio di accesso ad un servizio per il rapporto scuola-famiglia.