Il Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte provenienti dal Collegio docenti, è chiamato a definire le modalità organizzative del servizio per i colloqui scuola famiglia. Per cui gli aspetti riguardanti l’accesso ai colloqui tra docenti e genitori, passano inevitabilmente dagli organi collegiali più importanti della scuola.
Ai sensi dell’art. 44 del CCNL scuola 2019-2021 si stabilisce che tra le attività funzionali all’insegnamento c’è l’adempimento relativo ai rapporti individuali con le famiglie, come previsto nel comma 2 lettera c).
All’art.44, comma 3 lettera a) del CCNL scuola 2019-2021 è specificato che l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative rientrano nel limite massimo delle 40 ore che comprendono le riunioni collegiali della programmazione dipartimentale e i collegi docenti.
In buona sostanza il suddetto comma 3 lettera a) stabilisce che i colloqui scuola famiglia ai fini dell’informazione dei risultati intermedi e finali degli studenti, vengono computati all’interno di un limite massimo orario, stabilito contrattualmente per l’espletamento di alcune attività collegiali.
Interessante, dal punto di vista normativo, è il comma 5 dell’art.44 del CCNL scuola 2019-2021. In tale norma è esplicitato che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Alcune scuole che hanno avuto una fusione o una aggregazione con altre istituzioni scolastiche e a seguito di questo hanno dovuto registrare la soppressione del vigente codice fiscale e quindi dopo una serie di incombenze contabili, come per esempio la chiusura del registro delle minute spese e l’estinzione della relativa partita di giro, hanno dovuto fare cessare, entro il 31 agosto 2024, l’esistenza del Consiglio di Istituto.
Ai sensi dell’OM 277/1998, i Consigli di Istituto delle scuole coinvolte nei processi di dimensionamento sono decaduti alla data del 31 agosto 2024, quindi l’Ufficio scolastico provinciale, su segnalazione del dirigente scolastico hanno nominato un Commissario straordinario ex art.9 D.I. 28 maggio 1975.
Il Commissario straordinario suddetto non potrà avere voce in capitolo in materia didattica-organizzativa, ma i suoi poteri saranno limitati, si fa per dire, in materia finaziaria-amministrativa spettanti di norma proprio al Consiglio di Istituto. Per cui in questi casi a decidere la modalità organizzativa dei colloqui scuola famiglia, sarà il dirigente scolastico dopo avere recepito il parere del Collegio dei docenti.
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