La nota dello scorso 18 maggio del Ministero dell’Istruzione riporta le indicazioni per il personale docente e dirigente interessato alle operazioni di comandi. Le domande devono essere presentate al MIUR entro le ore 23,59 del 1 giugno 2018.
Queste operazioni saranno a beneficio dei progetti di rete (732 unità a carico dell’organico dell’autonomia), degli Enti di prevenzione del disagio psicosociale (100 unità), delle associazioni professionali (50 unità) e del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ai sensi dell’art.13 co.1 del D. Lgs. 64/2017 “per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all’estero del personale” (35 unità).
Pertanto, la circolare quantifica le unità da individuare per le operazioni:
a) 732 docenti per i progetti di cui all’articolo 1 comma 65 secondo periodo della legge 107115nella ripartizione definita per ciascun Ufficio scolastico dal Decreto ministeriale 659116;
b) 100 docenti per le assegnazioni presso gli Enti e delle Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
c) 50 docenti per le assegnazioni presso le Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica;
d) n. 35 unità di personale scolastico di cui all’art.13, comma l, del decreto legislativo n.64 del 13 aprile 2017, individuato tramite procedura selettiva a cura del Dipartimento per il Sistema di Educativo di Istruzione e Formazione, da utilizzare ai sensi del sopracitato comma del decreto legislativo n. 64 del 2017.
La nota ricorda che i dirigenti scolastici e i docenti distaccati a supporto dell’autonomia scolastica previsti dall’art. 26 primo periodo della legge 448/98, individuati dalle procedure di selezione espletate nel 2016 per il triennio 2016-2019 possono essere unicamente sostituiti in caso di:
– rinuncia
– cessazione
– destinazione a diverso incarico
Tale eventuale sostituzione avverrà mediante lo scorrimento delle attuali graduatorie e solo in caso di esaurimento delle medesime gli Uffici competenti potranno attivare nuove selezioni.
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