Con nota 19450 del 28 giugno il Miur ha fonito indicazioni relative ai comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente per il 2017/2018.
Nel prossimo anno scolastico possono essere individuati:
a) 732 docenti per i progetti nazionali della legge 107/15 nella ripartizione definita per ciascun Ufficio scolastico dal Decreto ministeriale 659/16;
b) 100 docenti per le assegnazioni presso gli Enti e delle Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
c) 50 docenti per le assegnazioni presso le Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
I dirigenti scolastici e i docenti distaccati a supporto dell’autonomia scolastica previsti dall’art. 26 primo periodo della legge 448/98, individuati dalle procedure di selezione espletate nel 2016 per il triennio 2016-2019 possono essere unicamente sostituiti in caso di rinuncia, cessazione o destinazione a diverso incarico. Tale sostituzione avverrà mediante lo scorrimento delle graduatorie e solo in caso di esaurimento delle medesime gli Uffici competenti potranno attivare nuove selezioni.
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Le assegnazioni di cui alle lettere b) e c) comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo abbia durata non superiore ad un quinquennio i docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano quindi la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di comando si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di
continuità.
L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali, non è previsto il servizio ad orario parziale. I dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio del proprio CCNL.
Le richieste di assegnazione dovranno essere inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV – entro le ore 23.59 del 10 luglio 2017 al seguente indirizzo mail: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
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