Il Miur, con la nota prot. n. 2760 del 9 agosto ha trasmesso il Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 5 agosto, concernente i comandi, distacchi, fuori ruolo e utilizzazioni per il personale del comparto scuola presso enti e amministrazioni diversi dall’istruzione.
L’Avvocatura ricorda che, per il personale scolastico si sono succeduti diversi interventi normativi, con disposizioni non sempre coerenti tra di loro. Tra questi, l’art. 1, comma 133 della legge 13.7.2015. n. 107 e l’art. 1 comma 425 della legge 190 del 2014 sono in potenziale contrasto tra loro: contrasto che, secondo l’Avvocatura, “può e deve essere superato attraverso una razionale e coordinata lettura delle due disposizioni, alla luce della ratio perseguita dal Legislatore nel regolamentare la complessa materia”.
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In estrema sintesi, dopo un’approfondita analisi normativa, l’Avvocatura Generale ritiene che “si possano prorogare i comandi di cui trattasi al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento delle procedure comparative di immissione in ruolo del personale comandato, fermo restando che l’assunzione appare rimanere, allo stato, differita alla conclusione della procedura di mobilità del personale proveniente dalle Province”.
Invece, con riferimento al divieto di nuovi comandi del personale appartenente al comparto scuola presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato approvato daII’ISTAT, tale divieto non dovrebbe valere per la Corte Costituzionale, la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le quali sembra che continuino ad applicarsi le speciali disposizioni che li riguardano.
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