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Come calcolare il punteggio della continuità nelle graduatorie interne d’istituto e quando non si perde il diritto all’attribuzione dello stesso

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March 26, 2025

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Nell’elaborazione delle graduatorie interne di ogni singola istituzione, al fine d’individuare eventuali perdenti posti, i docenti sono chiamati a produrre una scheda nella quale dichiarano i punteggi loro spettanti previste dalla tabella A) dell’allegato 2 al CCNI 2025.

Servizio di ruolo senza soluzione di continuità

In merito al servizio svolto con continuità, va chiarito che la tabella di valutazione tiene conto del servizio svolto senza soluzione di continuità, non solo nella stessa scuola, ma anche nello stesso comune, fermo restante che i punteggi per gli anni di servizio svolti nello stesso anno, nella stessa scuola e nello stesso comune non si sommano fra loro.

Servizio nella stessa scuola

Il punteggio spettante per la continuità del servizio spetta escluso il servizio prestato:
• Nell’anno in corso;
Fuori ruolo;
• Con retrodatazione giuridica.
Per gli anni senza soluzione di continuità nella stessa scuola di attuale titolarità spettano 12 punti per il primo triennio, 5 punti per il quarto e quinto anno e 6 punti l’anno i successivi anni.

Servizio nello stesso comune

Escludendo gli anni di servizio svolti nella stessa scuola, qualora si fosse svolto del servizio in scuole diverse appartenenti nel territorio dello stesso comune, è prevista l’attribuzione di un punto per ogni anno.
Esempio
Un docente che ha svolto nel comune X 5 anni di servizio nella scuola A e 7 anni nella scuola B di attuale titolarità, avrà diritto al seguente punteggio:
Per i 5 anni nella scuola A dello stesso comune di titolarità punti 5;
Per i 7 anni nella stessa scuola, nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno), nella stessa classe di concorso per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, spettano 39 punti dati dai seguenti parziali (12 punti per i primi tre anni, 10 punti per il quarto e quinto anno e 12 punti per il sesto e settimo anno, più 5 punti per il servizio nello stesso comune ma in una scuola diversa.)

Quando non s’interrompe la continuità

La continuità non s’interrompe e il punteggio spetta in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

La continuità non s’interrompe nei casi di assenza del docente per:

• Motivi di salute,
• Gravidanza e puerperio
• I congedi di cui al decreto legislativo n. 151/01 compreso quello biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità:
• Servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile,
• Mandato politico e amministrativo;
• Esoneri per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.;
• Mandato sindacale, aspettative sindacali non retribuite;
• Incarico di presidenza di scuole secondarie;
• Esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
• Esonero per la partecipazione a commissioni di concorso;
• Collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del decreto-legge 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
• Servizio prestato nelle scuole militari;
• Il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15 e successive modifiche e integrazioni;
• Passaggio dal plesso di titolarità al circolo corrispondente;
• La scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo;
• Dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità e il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità e al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione.

Docente in soprannumero

Mantiene il diritto al punteggio per la continuità:
• Il docente in soprannumero nella scuola di titolarità in utilizzazione in altra scuola;
• Il docente trasferito, perché soprannumerario, qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno del decennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
• Il docente soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, anche se avesse ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda;
• Il docente comandato in istituto diverso da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione a norma dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94;
• Il docente beneficiario della precedenza di cui all’art 13, punto II) trasferito d’ufficio, che sia attualmente titolare su una scuola dello stesso o di altro comune della provincia, mantiene la continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità;
• Qualora, scaduto il decennio, il docente perdente posto non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica del decennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito perché soprannumerario.

Utilizzazioni

Il punteggio per la continuità spetta anche ai docenti utilizzati:
• In altre scuole (ivi compresa quella nei licei musicali);
• In altri compiti per inidoneità temporanea;
• Utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
• Nella scuola primaria, come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
• In materie affini;
• Nelle figure professionali di cui all’art. 5 del decreto-legge 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.0;
• A domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità in quanto appartenenti a posto o classe di concorso in esubero.

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