Con la circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate scioglie alcuni dubbi sulle nuove regole in materia di previdenza complementare introdotte dall’articolo 1 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).
In particolare, il documento di prassi illustra le novità relative all’imposta sostitutiva del 20% sul risultato di gestione maturato nel periodo d’imposta e si sofferma sulle modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta per tener conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli di Stato, i cui redditi scontano l’aliquota light del 12,50%.
Riguardo all’aumento della tassazione da applicare al risultato di gestione, la circolare chiarisce riguarda tutte le forme di previdenza complementare: fondi pensione a contribuzione definita (cioè quelli per cui è certa l’entità dei contributi ma non l’entità della prestazione); o a prestazione definita (è certa l’entità della prestazione, ma l’entità dei contributi varia a seconda delle esigenze del gestore del fondo), comprese le forme pensionistiche individuali e i cosiddetti “vecchi fondi pensione”.
L’imposta sostitutiva del 20% si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.