Le pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare le ore di straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e il cognome dello stesso. Le comunicazioni vanno fatte in forma anonima o aggregata.
Così aveva stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 431/2012, con il quale aveva imposto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia di interrompere la trasmissione alle organizzazioni sindacali dei dati relativi alle ore di straordinario effettuate da un commissario di polizia penitenziaria. L’interessato, non iscritto ad alcun sindacato, aveva lamentato la comunicazione in forma nominativa, alle organizzazioni sindacali del comparto sicurezza, del prospetto concernente le prestazioni di lavoro straordinario da lui effettuate e le relative competenze. Ritenendo violate le norme sulla privacy, aveva chiesto che il Dipartimento cessasse tale trattamento illecito dei dati.
L’Aran torna recentemente sulla questione, e con orientamento applicativo del 18 gennaio scorso, esprime il proprio parere circa la possibilità di pubblicare i compensi accessori corrisposti al personale della scuola, proprio alla luce del suddetto provvedimento del Garante.
L’Aran richiama il contenuto del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, che all’art. 6, comma 2, sancisce che “è materia di informazione successiva i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto”, ma non dice nulla sulla pubblicazione dei compensi accessori corrisposti al personale della scuola, pubblicazione che, proprio in base al provvedimento n. 431/2012 del Garante della Privacy, violerebbe il codice dei dati personali.
Sulla base di quanto sopra l’Aran ritiene dunque che “il dirigente scolastico, al fine di fornire un prospetto riassuntivo alle RSU nel rispetto dell’autonomia negoziale e nel quadro delle relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, dovrebbe da un lato pubblicare i nominativi ai sensi del citato art. 6, comma 2 e, dall’altro, pubblicare l’importo complessivo dei compensi accessori distinti per voce e tipologia”.
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