Con l’approvazione del decreto 36 del 30 aprile 2022 sono stati introdotti dei cambiamenti sulle modalità di reclutamento dei docenti, il cui percorso, superato il periodo di transizione, prevede un processo di formazione idoneo a sviluppare le competenze opportune per l’esercizio della professione docente, attraverso l’introduzione di un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune.
Un aspirante docente dopo aver conseguito la laurea che intende scegliere la professione docente dovrà sottoporsi a un percorso abbastanza complesso e non indifferente anche dal punto di vista economico a carico degli aspiranti docenti, che comprende le seguenti fasi:
• Un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, il cui costo massimo è fissato in € 2.500 oltre a un contributo di € 150 per la prova finale;
• Un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale alla cui domanda di partecipazione bisogna allegare la ricevuta di un contributo economico di segreteria per ciascuna delle procedure per le quali si concorre;
• Un periodo di formazione e prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Il percorso formativo è organizzato dalle università in relazione al numero dei posti individuati dal Ministro dell’Istruzione e del Merito in relazione al fabbisogno di docenti per ogni singola classe di concorso per il sistema nazionale d’istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni e le scuole italiane all’estero.
Lo sviluppo nei futuri docenti delle competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattiche metodologiche oltre a promuovere la capacità di progettare, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento, e l’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti.
I percorsi di formazione si terminano con una prova finale, alla quale sono ammessi i corsisti che hanno frequentato obbligatoriamente non meno del 70% di ogni attività prevista dal percorso, consistente in una prova scritta e una lezione simulata.
In particolare la prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio e all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata, su tema proposto dalla commissione, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
Al fine di partecipare al concorso su posto comune, per gli aspiranti docenti compreso gli ITP, superata la fase transitoria che deve concludersi il 31 dicembre del 2024, diventa indispensabile avere i seguenti requisiti:
Il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Per i docenti che risultano vincitori del concorso, è previsto un percorso di formazione e prova con un test finale consistente in una lezione simulata, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
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