Il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana è costituito dal titolo di accesso.
Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all’insegnamento);
Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all’insegnamento).
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i titoli di accesso all’insegnamento permettono l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d’istituto tramite l’inserimento nelle GPS ( Graduatorie provinciali per le supplenze) istituite con l’O.M. n 60 del10 luglio 2020
Occorre precisare che gli aspiranti docenti della scuola secondaria che per la prima volta richiedono l’inserimento in GPS di II fascia (III fascia d’istituto) oltre al titolo di accesso alla classe di concorso devono possedere i 24 CFU da conseguire secondo le modalità indicate in un nostro precedente articolo
In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.
I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.
Esempio:
Codice Classe di concorso | Denominazione | Titoli di accesso | NOTE |
A-54 ex 61/A | Storia dell’arte | LS 4-Architettura e ingegneria edile (5) | (5) Con almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 in LART/01 o 02, 12 in L-ART/01 o 02 o 03 o 04 e ICAR/13 o 18 o 19 |
Con LS-4 si può accedere alla classe A-54 in uno dei seguenti modi:
a) un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD LART/01 e LART/02
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