È tempo di aggiornamento delle Gae (come da disposizioni del DM 60 del 10 marzo 2022), in termini di scelta delle sedi. Come abbiamo anticipato, infatti, il ministero dell’Istruzione ha diramato un avviso con il quale apre i termini per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente. La piattaforma resterà operativa tra il 21 giugno 2022 (h. 9,00) e l’11 luglio 2022 (h. 23,59).
Domande in modalità telematica
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica – spiega la nota del Ministero – e dunque per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Indicare fino a 20 scuole
L’aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
Quale provincia indicare?
Ricordiamo che le Gae sono graduatorie utili sia ai fini dell’immissione in ruolo che ai fini delle supplenze. Le istanze cui facciamo riferimento sono relative alle domande di supplenza.
Il Ministero a questo proposito chiarisce che gli aspiranti hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, la stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Per coloro che invece sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia deve coincidere con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze. Infine si ritiene inoltre utile precisare che la provincia di inclusione in I fascia di Istituto deve coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.
Ma ricordiamo cosa sono le graduatorie di istituto secondo quanto spiega il ministero dell’Istruzione.
Graduatorie di istituto
Le graduatorie di istituto sono attualmente disciplinate dall’O.M. 112 del 6/5/2022 e sono articolate in tre fasce:
- Prima fascia: comprende i docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento;
- Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia;
- Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia.
Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per:
- supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie provinciali di supplenza
- supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente
- supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.