Con il riscatto di laurea si possono trasformare in contributi gli anni di studio e andare quindi prima in pensione.
Si può riscattare la durata legale del corso di studi universitari, ma non gli anni di iscrizione fuori corso. Gli anni di università, mette in luce il sito dell’INPS, si possono ‘convertire’ in pensione in questi casi:
– diplomi universitari . Se i corsi non sono stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
– i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
– i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
– i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
– i titoli accademici, introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero la laurea, al termine di un corso di durata triennale e quella specialistica, al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea;
– i diplomi, rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
– i nuovi corsi, attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello; di secondo livello; diploma di specializzazione e di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato.
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Si può presentare sul sito dell’INPS nella sezione apposita, ma per entrare bisogna avere il PIN. Si può andare anche negli uffici INPS, fare la domanda con il commercialista o con il Patronato.
E’ conveniente riscattare gli anni di laurea nei primi anni di lavoro quando si guadagna meno. Quanto prima si fa la domanda tanto meno si paga. Da sapere, poi, che, si legge sul sito INPS, “non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere”.
Nelle ipotesi di riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati, “l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, vigente nell’anno di presentazione della domanda”. (da Adnkronos)
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