Le risposte a queste domande sono scritte nell’art.10 dell’O.M. n.9 13 marzo 2013. Cominciamo con il dire che tali adempimenti intervengono successivamente alla data di scadenza delle domande di mobilità, che per il personale docente sono fissate per il giorno 9 aprile 2013. Il dirigente scolastico della scuola dove si presta servizio, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano, dopo avere consegnato all’interessato una scheda per la verifica dei dati inseriti, le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente, che nel tale caso è l’Ambito territoriale provinciale. Nel caso di sopravvenuta domanda di mobilità, dopo i termini di scadenza di presentazione delle domande on line, causata per l’individuazione dei docenti soprannumerari, la su citata trasmissione informatizzata della domanda e dei suoi allegati avviene, entro e non oltre i 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.
Anche in questo caso , il dirigente scolastico ha l’obbligo di accertare l’ esatta corrispondenza fra la documentazione cartacea allegata alla domanda di mobilità, che in questo caso, ricordiamo, essere fatta su modello cartaceo. Dopo tali accertamenti, la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente (Ambito territoriale provinciale) le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione.
A questo punto la palla passa all’ATP, che sarà responsabile di altri adempimenti. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità.
In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all’art. 9, 5° comma, delle presenti disposizioni.
L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche. Dopo questa farraginosa e contorta procedura, il sistema informatizzato con un colpo di mouse, produce tutti i movimenti provincia per provincia.
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