Eccoci all’appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sulla questione dell’ “anno sabbatico, dei congedi, delle aspettative e dei permessi“.
DOMANDA n. 1
Sono un docente di ruolo della scuola secondaria, posso chiedere aspettativa per svolgere un anno sabbatico? Quali penalità avrò a livello economico e giuridico?
RISPOSTA
Il docente di ruolo che abbia superato l’anno di prova, ha diritto all’aspettativa per svolgere un anno sabbatico. La legge 448 del 23 dicembre 1998, all’art.26 comma 14, dispone che i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali. Per cui a livello economico il permesso non verrà retribuito, mentre a livello giuridico l’anno non sarà calcolato per la progressione di carriera e in oltre non verrà calcolato il punteggio dell’anno di servizio e della continuità per la mobilità e le graduatorie di Istituto.
DOMANDA n. 2
Sono un docente precario con supplenza annuale, convivo in casa con mia madre che è persona gravemente disabile, ho diritto a fruire del congedo straordinario della legge 104 per assistere mia madre?
RISPOSTA
Per come disposto dall’art.42, comma 5, del d.lgs.151/2001 potrà fruire dei periodi di congedo straordinario della legge 104 uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
DOMANDA n. 3
Sono stato chiamato per una supplenza come Ata, ma dovrò fare il concorso ordinario per l’insegnamento, vorrei sapere se ho diritto al permesso per i giorni che mi servono per fare il concorso a cattedra?
RISPOSTA
Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2
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