Sulla G.U. n. 150 del 2020 è stato pubblicato il DPCM 22 aprile 2020, n. 51 Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il decreto entra in vigore il 30 giugno 2020 e regolamenta da questa data i tempi e i modi con cui coloro che cessano dal servizio possono accedere all’anticipo del TFR/TFS.
Sono interessati dalla norma i dipendenti pubblici, compreso dunque il personale della Scuola, o degli Enti di Ricerca pubblici che sono andati o andranno in pensione con il calcolo di “Quota 100” o sulla base della Riforma Fornero.
Il decreto sarà pienamente attuativo a seguito della stipula di un accordo tra il Ministero del Lavoro e l’ABI, in cui verrà fissato il tasso di interesse e le condizioni che disciplineranno il prestito.
Ricordiamo che l’importo massimo erogabile è 45 mila euro.
Per presentare l’istanza, sarà necessario inoltrare domanda all’INPS personalmente o tramite Patronato appositamente delgato.
L’INPS rilascerà entro 90 giorni la certificazione con la quale il richiedente potrà presentare alla banca prescelta la domanda di erogazione dell’intero importo sul proprio conto corrente. L’anticipazione della banca si configura come un finanziamento che verrà estinto dall’INPS o da altro Ente erogatore al momento della maturazione del diritto al TFR/TFS.
Chi ottiene il finanziamento può successivamente presentare domanda di estinzione
totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico.
Come evidenzia la FLC CGIL “l’anticipo del TFR/TFS tramite prestito bancario è un atto necessario soprattutto per coloro che andando in pensione con la così detta quota 100 dovranno aspettare anche 6 anni prima di accedere al proprio TFR/TFS“.
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