Categorie: Mobilità

Come ricorrere avverso gli errori di trasferimento?

Questa mobilità di fase B, C e D, almeno per gli esiti pubblicati dell’infanzia e della primaria, rivela migliaia e migliaia di errori.

La nostra redazione è stata presa d’assalto, con centinaia di mail, che denunciano i torti subiti per effetto di un sistema di mobilità che non avrebbe funzionato a dovere.

La docente X della scuola primaria, denuncia di essere finita nell’ambito XXIII della Lombardia, nonostante avesse avuta riconosciuta la precedenza della legge 104, ci dice amareggiata e sconsolata, è finita nell’ultimo degli ambiti richiesti e senza alcuna precedenza.

La docente Y aveva richiesto, in fase B della mobilità, di trasferirsi da Torino in Calabria con 145 punti, ma è finita nell’ultimo degli ambiti da lei richiesto, mentre nei primi ambiti, sempre da lei richiesti, sono finite docenti con meno punteggio.

 

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La docente Z, attraverso la fase C della mobilità, è finita a Ravenna, mentre altre colleghe con meno punti e neoassunte con le stesse modalità, hanno avuto ambiti più comodi a parità di preferenze espresse. Abbiamo verificato le segnalazioni che ci sono giunte e sicuramente ci sentiamo di dire, che con molta probabilità il sistema non ha funzionato al meglio, in alcuni casi riscontriamo anche errori di caricamento dei dati da parte degli operatori degli uffici scolastici.

Cosa fare in questi casi? Bisogna presentare reclamo, in autotutela, entro i 10 giorni successivi al provvedimento di mobilità. Il reclamo va presentato all’ufficio scolastico presso cui si è presentata la domanda di mobilità, in modo da consentire l’accertamento dell’errore e un’ immediata rettifica della titolarità ottenuta. Se l’ufficio non risponde al reclamo o ritiene di non accoglierlo, non resta altro che rivolgersi al giudice del lavoro. Nel caso della docente X su citata, è utile ricordare che nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza della legge 104/92 ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente  al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Mentre nel caso del figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

In buona sostanza adesso si avvieranno i reclami e gli eventuali ricorsi, che non mancheranno di mutare le titolarità di ambito o di scuola, ottenute con questa seconda fase della mobilità.

Lucio Ficara

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